Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 06-04-2011, n. 13728 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG Dott. Guglielmo Passacantando rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del tribunale di Monza ha disposto in data 11.6.2010 il sequestro preventivo dei rapporti finanziari presso la Banca Polare di Milano nei confronti di N.D., indagato unitamente a N.P. per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, perchè in qualità di socio al 90% della Nicoli Costruzioni di Nicoli Geometra Domenico e & snc, al fine di evadere le imposte sui redditi, mediante una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie indicazioni di plusvalenze da vendita di immobili inferiori a quelle reali, e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento – utilizzo di somme in contanti depositate in cassette di sicurezza e poi trasferite sul conto corrente intestato a N.P., indicava nelle dichiarazioni dei redditi relativa all’anno 2007 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo di Euro 738.000, con imposta evasa di Euro 177.552,43; il gip del tribunale di Monza ha disposto in data 11 giugno 2010 il sequestro preventivo per equivalente di una somma pari all’imposta evasa.

Il tribunale di Monza, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del GIP. Propone ricorso per cassazione N. D., deducendo, tramite il proprio difensore:

1) l’inosservanza degli artt. 15 e 322 ter c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 321 – 324 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3. Si rileva al riguardo che già in sede di riesame era stato eccepito che il reato contestato non poteva essere ipotizzato nella specie, non configurando i mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento la condotta riversata in imputazione e che il tribunale, pur aderendo a tale prospettazione, non ha proceduto all’annullamento del sequestro.

2) l’inosservanza degli artt. 3, 24 e 27 Cost., art. 322 ter c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 321 – 324 c.p.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.

Si fa rilevare al riguardo come la difesa si era doluta dinanzi al giudice del riesame dell’assoluta mancanza nel provvedimento di sequestro impugnato dell’indicazione di elementi idonei a consentire la completa riferibilità all’indagato dell’ipotesi di reato formulata e che non è possibile per tale forma di sequestro, stante la natura sanzionatoria, prescindere – secondo una lettura costituzionalmente orientata – dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In ordine al primo motivo ha correttamente disposto tribunale del riesame rilevando che la fattispecie è senz’altro rilevante sotto il profilo penale in quanto in ogni caso la fattispecie può essere ricondotta alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, e che, pertanto, il sequestro per equivalente, era stato legittimamente disposto. Nè può essere mossa alcuna contestazione al riguardo essendo assolutamente pacifico in tema di riesame di misure cautelari reali che il tribunale debba avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un "fumus" di reato, ma che ben possa confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 Rv. 245069) In ordine al secondo motivo vi è in realtà l’indicazione del quadro indiziario da parte del tribunale.

Il ricorrente in questa sede ne contesta la fondatezza e la logicità sostenendo essere più logica la conclusione che i soldi fossero da ricondurre al genitore defunto.

Tuttavia neanche tali doglianze possono trovare accoglimento.

Premesso, infatti, che il ricorso è consentito solo per violazione di legge, non è possibile in questa sede dedurre il vizio di illogicità della motivazione nè, in presenza di adeguata motivazione, come nella specie, è possibile sollecitare una nuova valutazione degli elementi di prova essendo inibito l’esame del merito.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *