Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 06-04-2011, n. 13710 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo applicava a S.V. M., a norma dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. (in (OMISSIS)), accordando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale cui l’imputato aveva subordinato il patteggiamento.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste che denuncia la erronea applicazione della legge penale in punto di riconoscimento dei detti benefici, cui ostava la precedente condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. un milione di multa per fatti commessi dallo S. il (OMISSIS), divenuta irrevocabile in data 31 gennaio 1997.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, in quanto dagli atti risulta, conformemente a quanto dedotto dall’Ufficio ricorrente, che al riconoscimento dei benefici di legge ostava a norma dell’art. 163 c.p., la precedente condanna menzionata nel ricorso.

2. Avendo l’imputato subordinato l’applicazione della pena al riconoscimento d. detti benefici, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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