T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 31-03-2011, n. 2829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 29 gennaio 1998, i ricorrenti, tutti ex dipendenti INPS posti in quiescenza ai sensi dell’art. 26 del Fondo Interno di Previdenza (F.I.P.) e della normativa concernente la pensione obbligatoria, vigente al momento della cessazione dal servizio, chiedono l’accertamento del diritto a godere del trattamento del F.I.P. integrativo INPS per intero e non ridotto ex art. 26 del Regolamento F.I.P., al raggiungimento dell’età per la pensione obbligatoria INPS stabilita al momento del collocamento in quiescenza.

Riferiscono che, collocati a riposo prima del raggiungimento dell’età minima di 60 anni, con pensione a totale carico del Fondo predetto, comprendente sia la quota di pensione obbligatoria, sia quella a carico del Fondo medesimo, hanno subito una decurtazione dell’importo della pensione pari al 25% fino alla data del conseguimento della pensione obbligatoria, come prescritto dal Regolamento del Fondo dei dipendenti dell’INPS. Sicché avrebbero conseguito il diritto a percepire la pensione obbligatoria a tale età, mentre illegittimamente l’Ente ha applicato la normativa intervenuta successivamente al collocamento a riposo dei ricorrenti, quando, cioè, lo status di pensionati si era definito e perfezionato.

La normativa sopravvenuta di cui all’art. 1 del d.l. n. 503 del 1992 e all’art. 11 della legge n. 724 del 1994, ha elevato, infatti, l’età pensionabile sia per gli uomini che per le donne. Ciò ha determinato l’inapplicabilità della vecchia normativa che prevedeva limiti di età inferiori.

Nella specie, assumono i ricorrenti, è incontestato che siano andati in pensione in regime di normativa più favorevole, sulla quale avevano fatto affidamento, tanto che avevano presentato le dimissioni volontarie.

L’INPS si è costituito in giudizio, richiamando sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale e concludendo per il rigetto del ricorso.

Anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio.

All’Udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio non può che richiamare precedenti decisioni già adottate in ordine alla vicenda in esame (cfr. TAR Lazio, Sez. III ter, 6 agosto 2001, n. 6935), secondo cui nel caso in esame non può parlarsi di diritti quesiti e di status pensionistico definitivamente acquisito, poiché la situazione pensionistica a carico del Fondo di previdenza interno non si è esaurita sotto il vigore della vecchia normativa, rimanendo essa subordinata dall’art. 26, ultimo comma, del Regolamento del Fondo al "conseguimento del diritto alla pensione dell’assicurazione obbligatoria" e, quindi, soggetta all’applicazione dei nuovi limiti introdotti per il conseguimento di quest’ultima.

Giova, altresì, chiarire che coloro che hanno conseguito la pensione c.d. "di vecchiaia" a 55 anni o 60 anni a seconda se donne o uomini, si trovano in una posizione diversa da quella dei ricorrenti, posto che questi avevano un’anzianità di servizio e contributiva maggiori.

Non sussiste, quindi, la dedotta illegittimità costituzionale della normativa in argomento, a prescindere dalla genericità di detta eccezione, né sono ravvisabili i dedotti vizi di disparità di trattamento, di violazione del principio di buon andamento e del principio di difesa del cittadino, sottoposto in carenza di esplicito provvedimento alla diminuzione della pensione integrativa del 25% per un numero di anni pari a quello ulteriore necessario per conseguire la pensione obbligatoria secondo il nuovo limite di età.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *