T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 513 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Evidenziato:

– che il diritto di accesso è riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività materiale vincolata;

– che esso consiste infatti in una pretesa azionabile da qualsiasi soggetto titolare di un’aspirazione giuridicamente rilevante alla conoscenza di determinati atti, e tutelabile innanzi al giudice amministrativo indipendentemente dalla ricorrenza della posizione sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo;

– che l’art. 25 comma 5 della L. 241/90 – modificato dal D.L. 35/2005 convertito nella L. 80/2005 – statuisce che le controversie in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale conosce in quella sede tutte le posizioni giuridiche coinvolte compresi i diritti;

– che la scelta predetta è confermata dall’art. 133 comma 1 n. 6 del nuovo Codice del processo amministrativo;

Tenuto conto:

– che ai sensi dell’art. 22 comma 2 della L. 241/90 – fin dalla novella introdotta dalla L. 15/2005 – l’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che costituiscono un patrimonio giuridico intangibile, e dunque non è esposto ad esercizio di discrezionalità amministrativa;

– che la qualificazione dell’accesso come diritto civile e sociale da garantire su tutto il territorio nazionale sembra escludere una lettura della sua consistenza in termini di interesse legittimo;

– che la recente L. 18/6/2009 n. 69 ha ribadito lo spessore del diritto di accesso, e ha trasferito il corpo normativo dell’art. 22 comma 2 nel nuovo art. 29 comma 2bis, ai sensi del quale "Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione…. di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa,….";

– che la nuova disposizione reitera l’identico principio ma focalizza il proprio raggio d’azione sulla posizione giuridica dell’amministrazione, qualificandola in termini di "obbligo", al quale corrisponde simmetricamente – in capo ai consociati – una situazione di "diritto";

Atteso:

– che, dagli elementi che emergono dagli atti di causa, i documenti oggetto del richiesto accesso non possono essere sussunti tra quelli definiti sensibili, che godono di una soglia massima di intangibilità;

– che, sebbene l’art. 24 della L. 241/90 escluda il diritto di accesso, tra l’altro, nei procedimenti tributari – per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano – il Collegio ritiene tuttavia di dover condividere quanto sostenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 13/1/2010 n. 53; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV – 16/12/2010 n. 4746; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 21/4/2010 n. 2078);

– che in sede di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario occorre infatti procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario;

– che non si rilevano esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV – 11/2/2011 n. 925);

– che nella fattispecie in esame si controverte proprio su atti riguardanti un procedimento ultimato con l’emanazione del provvedimento finale;

– che del resto lo stesso articolo 24 comma 7 – con norma di chiusura – garantisce comunque l’accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, individuando come unico limite i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari;

– che nel caso concreto un’iniziativa giudiziaria è già stata intrapresa dalla ricorrente presso la Commissione Tributaria provinciale di Brescia (cfr. suo doc. 8);

Considerato:

– che il descritto orientamento, se non confligge con la disposizione che esclude il diritto di accesso "nei procedimenti tributari" (e cioè nel corso dell’istruttoria e della redazione degli atti preparatori) appare coerente col fondamentale diritto di difesa;

– che quest’ultimo, in materia, trova riconoscimento nell’art. 7 comma 4 della L. 212/2000 (recante lo Statuto del contribuente) il quale stabilisce che, ricorrendone i presupposti, la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso anche agli organi di giustizia amministrativa (T.A.R. Campania Salerno, sez. I – 2/9/2010 n. 10674);

Rilevato:

– che, sotto il profilo della genericità dell’indicazione degli atti, parte ricorrente ha fatto riferimento allo specifico procedimento tributario che l’ha vista coinvolta, ed ha chiesto l’ostensione del parere rilasciato dalla Direzione Regionale Entrate della Lombardia nella primavera 2010 (e sotteso all’archiviazione) e di quello emesso nell’autunno 2010 (a supporto del "revirement" impugnato innanzi alla Commissione tributaria);

– che, come riconosce la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV – 10/12/2009 n. 7725), si tratta sul punto di bilanciare le limitate possibilità di conoscenza dei fatti da parte del privato con i poteri istruttori concessi al giudice amministrativo;

– che il diritto di accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza;

– che è altrettanto vero che una posizione eccessivamente rigida impedirebbe di fatto al privato ogni tipo di accesso di fronte ad un’amministrazione reticente, con riferimento ad atti di cui non si conoscano gli esatti termini di identificazione;

– che in un’ottica di composizione degli opposti interessi si è precisato che se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l’esistenza degli atti richiesti e l’amministrazione non argomenta in senso opposto (e nel caso di specie non si rintraccia una specifica contestazione della loro presenza), correttamente il giudice ordina l’accesso (Consiglio di Stato, sez. V – 25/6/2010 n. 4068);

Evidenziato:

– che in conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Brescia di divulgare, mediante presa visione ed estrazione di copia, i documenti individuati con l’istanza di accesso del 28/12/2010 (allegato 1 del ricorso introduttivo).

Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di 2.500 Euro a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l’amministrazione alla rifusione in favore della Società ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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