Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 06-04-2011, n. 13707 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 10.4.10, il tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato di decreto, emesso dal Gip di quel tribunale, di sequestro preventivo di due autocarri e di un automezzo della impresa Bova Raffaele e figli s.n.c, in ordine al reato di furto aggravato di inerti dall’alveo del torrente Catena, nei confronti di B.R., B.P. e B.D..

Il difensore degli indagati ha presentato ricorso, formulando le seguenti censure:

quanto al fumus commissi delicti, secondo il ricorrente il tribunale ha effettuato un mero rinvio all’attività di indagine, dando luogo così ad un’assoluta mancanza di motivazione, che non può essere ridotta alla riproposizione degli elementi emersi nel corso dell’attività istruttoria svolta, ma deve contenere il percorso logico – giuridico, attraverso cui il giudice del riesame è giunto alla sua decisione.

Quanto al periculum in mora, il tribunale ha fatto solo riferimento alla documentazione in atti, dalla quale nulla si evince, in quanto non dimostra che il nesso strumentale tra i beni e i reati sia abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell’attività illecita ipotizzata.

In tal modo, manca la motivazione su questo presupposto del provvedimento ablativo, che si appalesa sproporzionato in considerazione dell’attività svolta con i beni in sequestro e dell’irrimediabile danno che ne deriva per gli indagati.

Il ricorso non merita accoglimento, in considerazione dei limiti cognitivi e decisionali che contraddistinguono il controllo del provvedimento coercitivo reale in sede di giudizio di legittimità:

questo deve circoscritto alla verifica della compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante un delibazione prioritaria dell’antigiuridicità del fatto e della probabilità concreta ed attuale che la disponibilità del bene determini l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze del reato ipotizzato o l’agevolazione di altri reati. Va rilevato che dal provvedimento impugnato emerge con assoluta chiarezza che:

a) i comportamenti accertati in riferimento agli indagati (ingresso dei loro veicoli,senza titolo, nel cantiere dei lavori in corso presso il torrente Catena; illecito prelievo di materiale inerte dal greto del torrente medesimo) sono stati correttamente valutati come idonei a configurare il fumus delicti del reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2, 5 e 7. b) l’esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria in questa fase iniziale del procedimento si concretizza in incontestati dati di fatto (numero di questi illeciti comportamenti, consistenza del materiale sottratto,andamento serrato dei prelievi, stretta correlazione di questa illecita attività con il quadro imprenditoriale caratterizzante l’impresa gestita dai B.) che sono stati razionalmente interpretati dai giudici di merito. Sono stati cioè ritenuti indicativi di una programmata condotta illecita e giustificativi del provvedimento ablativo degli indispensabili veicoli della società Bova s.n.c., quale unico strumento necessario e idoneo ad evitare il perpetuarsi di furti e l’aggravamento degli irreversibili danni economici ed ambientali che derivano da tutte le attività criminose addebitatali agli indagati, in relazione al materiale inerte del torrente.

Nessuna censura può essere quindi formulata nei confronti della decisione del tribunale del riesame, la cui motivazione, pur non attinente all’accertamento dell’oggetto del procedimento principale, è sicuramente legittimante la conferma del sequestro preventivo dei veicoli,valutato correttamente dai giudici, anche nella fondata prospettiva della loro confisca. Il ricorso va quindi rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *