T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 512 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’impugnato provvedimento 1.2.2011 dispone la revisione, ex art. 128 Codice della Strada, della patente di guida di cui il ricorrente è titolare sulla scorta della seguente, testuale motivazione:

"Vista la comunicazione n. 029/109 28/7/10 CC Manerbio in data 28/07/2010 dalla quale risulta che la S.V. il giorno 28/06/2010 ha violato gli artt. 155/3 141/3, 8 CDS;

Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida".

2. Con decreto presidenziale 8 marzo 2011, n. 224:

– è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, si è sospesa provvisoriamente l’esecuzione dell’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida sino alla Camera di Consiglio del 30 marzo 2011;

– si è ordinato al Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Brescia di produrre in giudizio, entro 10 giorni, la comunicazione 029/109 in data 28 luglio 2010 dei Carabinieri di Manerbio.

3. All’odierna Camera di Consiglio, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto la documentazione richiesta, consistente:

a) nella nota 28 luglio 2010 con cui il Comandante Stazione CC di Manerbio:

– rappresenta che, nel corso di un controllo effettuato il 28 giugno 2010, il ricorrente dava in escandescenze "tanto da ingenerare fondati motivi che non riunisca più i requisiti psicofisici necessari per condurre veicoli";

– prega di valutare l’opportunità di disporre una revisione straordinaria della patente di guida;

b) nella relazione di servizio 2 luglio 2010 in cui – dato atto che al ricorrente è stata contestata la violazione degli art. 155 c. 3 (superamento limiti sonori con apparecchio radiofonico) e 141 c. 3 e 8 CDS (velocità non adeguata nell’attraversamento del centro abitato) – si riferisce dei comportamenti assunti dal ricorrente in quella circostanza (atteggiamento arrogante nei confronti dei militari, esclamazioni "singolari", ecc.) nonché dei suoi precedenti (procedimento ex art. 187 CDS, per guida in stato di ebbrezza da sostanza stupefacente e successivo invio di missive ingiuriose nei confronti dell’Arma dei Carabinieri);

c) in copia dei suddetti fogli manoscritti.

4. Ciò premesso in fatto, in punto di diritto il Collegio rileva come costituisca punto fermo in giurisprudenza (da ultimo: Consiglio di stato, sez. VI, 25 maggio 2010, n. 3276) che:

i) "la portata del procedimento volto ad imporre la revisione della patente ex art. 128 del codice della strada prevede l’attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato. Presupposto, dunque, perché sorgano i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisico/psichico prescritti o dell’idoneità tecnica è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame" (così: Sez. VI, n. 2760 del 9 giugno 2008);

ii) "ne discende che se tali sono i presupposti per poter imporre la verifica in discorso, la motivazione del relativo provvedimento ai sensi del cit. art. 128 deve riflettere il riscontro e l’esplicitazione di "fatti determinati" presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette tali fatti, appunto in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida".

5. Nel caso di specie, tale esplicitazione difetta all’evidenza, così come difetta la necessaria argomentazione dell’Organo competente in ordine al nesso di consequenzialità intercorrente tra comportamenti addebitati al ricorrente e venir meno della sua idoneità alla guida.

Sotto questo profilo, si rivela, pertanto, fondato e assorbente di ogni altro il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia, per l’appunto, il vizio di difetto assoluto di motivazione.

6. Il che è sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando che "il disposto annullamento per tale profilo di illegittimità lascia intatta la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere di imporre la revisione, emendandolo dai vizi rilevati." (cfr. in termini la parte conclusiva della citata sentenza Cons. Stato n. 3276/2010).

7. Stante tale facoltà di riedizione del potere amministrativo di cui si tratta, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE nei sensi indicati in motivazione e, conseguentemente, annulla l’impugnato provvedimento 1.2.2011, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di riprovvedere, così come specificato al capo 6 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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