T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 338 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio si agisce per la dichiarazione di illegittimità, con conseguente accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, del silenzio inadempimento formatosi sulla domanda di permesso di costruire prot. 4527 presentata in data 21/12/2009 per lavori di recupero del fabbricato esistente, denominato BLOCCO B, per uso abitativo mediante ristrutturazione edilizia con modifiche interne ed esterne nel fabbricato sito in MONTEU ROERO località SAN GRATO n. 1 censito al Catasto Fabbricati al Foglio n. 19 del Comune Censuario di MONTEU ROERO, particella n. 373.

Essendosi formato su detta domanda il silenzio, il ricorrente lo ha impugnato deducendo motivi di eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge.

Assume la ricorrente che il silenzio prestato dall’Amministrazione sulla predetta istanza sarebbe illegittimo, dovendo l’Amministrazione comunale concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune di Monteu Roero non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del16 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame, proposto avverso detto silenzio, è fondato e va accolto, essendo l’Amministrazione comunale tenuta a pronunciarsi sulla domanda di rilascio del permesso di costruire avanzata dall’ interessato.

Il ricorso previsto dall’art. 117 cpa è finalizzato ad accertare la legittimità o meno del silenzio dell’amministrazione in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo imposto dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, con un provvedimento espresso, impugnabile, qualora l’interessato lo ritenga lesivo della propria sfera giuridica.

Per giurisprudenza consolidata il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una indubbia limitazione del diritto di difesa del cittadino.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la L. 7.8.1990, n. 241 impone all’Amministrazione l’obbligo di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo ad ogni istanza proposta dal cittadino; e che, nella specie, il Comune è, invece, rimasto praticamente inerte in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo.

Per giurisprudenza consolidata nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sull’istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l’obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico.

La possibilità di pronuncia sulla fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 2 comma 5, l. n. 241 del 1990, non è obbligatoria ("il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza") e deve ritenersi limitata ai casi in cui venga in rilievo un’attività interamente vincolata della p.a., che non postuli accertamenti valutativi complessi e sempre che non sia prevalente il profilo concernente la sussistenza dell’obbligo della P.A. di emettere una pronuncia esplicita sull’istanza del privato. Infatti, se, nel giudizio sul silenziorifiuto, si riconoscesse al giudice amministrativo il potere di pronunciarsi in ogni caso sulla fondatezza della pretesa fatta valere, quindi, anche nei casi di esercizio della potestà discrezionale o nei casi in cui l’attività vincolata comporti valutazioni complesse, si finirebbe per ammettere una completa sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione, in contrasto sia con i principi generali riguardanti i poteri del giudice amministrativo sia con la natura semplificata del giudizio sul silenzio e della decisione che deve definirlo e che deve essere succintamente motivata, così come prescrive il legislatore.

Il ricorso va, dunque, accolto nei termini di cui sopra e va ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere sulla istanza di rilascio del permesso di costruire entro giorni 30 dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, che adotterà, entro il successivo termine fissato in dispositivo e sotto la sua personale responsabilità, ogni provvedimento utile a dare integrale esecuzione al predetto ordine.

Il commissario ad acta va considerato organo ausiliario del giudice, giacché i suoi poteri non derivano dalla Pubblica amministrazione, ma da una sorta di atto di delega da parte del giudice dell’ottemperanza; di conseguenza, in quanto organo ausiliario del giudice, al pari di un perito o di un interprete, egli è organo giurisdizionale e i suoi atti, i quali non possono che ritenersi atti giurisdizionali, sono impugnabili con reclamo al giudice dell’ottemperanza in base al principio generale secondo il quale l’organo legittimato ad avere cognizione degli incidenti verificatisi in sede esecutiva è lo stesso deputato a dirigere l’esecuzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di provvedere nei termini di cui in motivazione sull’istanza della parte ricorrente.

Per il caso di inadempienza ulteriore, provvederà un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione regionale programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia della Regione Piemonte o funzionario dallo stesso designato entro gli ulteriori giorni 60 dal termine assegnato al Comune convenuto, a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.

Condanna l’Amministrazione inadempiente alla rifusione in favore della parte ricorrente di spese ed onorari del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500/00 (millecinquecento).

La liquidazione del compenso al Commissario ad acta avverrà con separato decreto previa presentazione di documentata richiesta di liquidazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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