ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 125 del 2004 proposto da GJERGAJ RUDIN e BROZI ALTIN, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Busetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, Via Belenzani, n. 46
CONTRO
il MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliata
per l’annullamento
del decreto di data 8.8.2003 prot. n. SP/817/PRT/806/2003, con il quale il Commissario del Governo di Trento ha respinto l’istanza presentata dal sig. Gjergaj Rudin per la regolarizzazione del cittadino extracomunitario Brozi Altin.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli – i difensori delle parti costituite come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con atto notificato il 20.4.2004, tempestivamente depositato il 28.4 successivo, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento commissariale, con cui è stata respinta l’istanza presentata da Gjergaj Rudin per la regolarizzazione del cittadino albanese Brozi Altin, motivato in riferimento al mancato rilascio del nulla – osta della Questura, in quanto lo straniero era stato “precedentemente espulso ed accompagnato alla frontiera” ed alla disposizione del D.L. 9.9.2002, n. 195 convertito nella L. 9.10.2002, n. 222, che preclude in tale ipotesi di procedere alla regolarizzazione.
I ricorrenti denunciano violazione di legge, sostenendo che il sig. Brozi sarebbe ben inserito nella realtà sociale trentina e che il provvedimento di espulsione potrebbe essere revocato, non ostandovi la circostanza che essa sia avvenuta con accompagnamento alla frontiera, atteso che questa si è verificata prima dell’entrata in vigore del D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito con modificazioni nella L. 9.10.2002, n. 222. Allegano i ricorrenti che detta normativa prevedrebbe che il provvedimento di espulsione mediante accompagnamento impedirebbe la revoca dello stesso solamente nel caso in cui, al momento del procedimento di regolarizzazione, il cittadino extracomunitario si trovi soggetto ad un provvedimento di espulsione, ma non nel caso in cui lo stesso sia stato eseguito in epoca risalente nel tempo; altrimenti opinando, soggiungono, si porrebbero seri dubbi d’incostituzionalità della norma per irragionevole disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari materialmente accompagnati alla frontiera ed altri, che siano stati egualmente destinatari di un provvedimento di espulsione peraltro non eseguita, ad esempio per non rintracciabilità dell’interessato, che potrebbero – a differenza dai primi – beneficiare della regolarizzazione.
L’Amministrazione intimata resiste all’impugnativa, sottolineando il carattere tassativo della normativa applicata e così la natura di atto vincolato del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 206/2006 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8, lett. a) del D.L. 195/2002 (sollevate anche da questo Tribunale).
Con ordinanza 6.7.2006, n. 76 è stata definitivamente respinta – dopo averla in primis provvisoriamente accolta in pendenza del giudizio di costituzionalità in ordine alla richiamata norma – l’istanza cautelare proposta dal ricorrente;
Con ordinanza istruttoria 4.10.2007, n. 44, è stata disposta l’acquisizione della copia integrale del decreto di espulsione di data 3.3.2000 emesso dalla Questura di Novara nei confronti di Brozi Altin, cui è seguito il relativo adempimento dell’Amministrazione;
All’udienza del 29 gennaio 2009, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato.
1. Occorre, innanzitutto, premettere che la procedura di regolarizzazione introdotta dal D.L. n. 195/2002 prevede che l’istanza di emersione sia presentata dal datore di lavoro in relazione ad un cittadino straniero concretamente occupato alle sue dipendenze in periodo antecedente l’entrata in vigore della predetta legge.
La vista normativa, intendendo ammettere, in via eccezionale, la sanatoria delle situazioni di cittadini stranieri entrati nel territorio dello Stato in modo illegale, ha peraltro dettato alcuni presupposti inerenti alle condizioni soggettive degli istanti.
Nel caso in esame la precedente espulsione dal territorio nazionale e l’accompagnamento alla frontiera sono stati considerati dall’Autorità governativa elementi ostativi al rilascio del richiesto titolo legalizzante.
2. Ciò premesso, Il Collegio rileva che l’art. 1, comma 8, lettera a), del citato D.L. 9.9.2002, n. 195 (recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”) convertito, con modificazioni, dalla L. 9.10.2002, n. 222, esclude dalla possibilità della legalizzazione del lavoro irregolare i lavoratori extracomunitari nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano