Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16057 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di finanza di Frosinone presso la società Mobili Spaziani di Spaziarli Marco & C. snc, esercente il commercio di mobili, elettrodomestici ed attività di falegnameria, e sulla base del relativo p.v.c, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Frosinone, emetteva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 avviso di accertamento, n. RC (OMISSIS), per l’anno 1996 con il quale accertava induttivamente un reddito imponibile di L. 1.335.698.000 contro il dichiarato di L. 25.773.000 ai fini I.LO.R. e, conseguentemente, ai fini I.R.Pe.F. a carico dei soci nei limiti delle loro quote di partecipazione; tutto ciò a seguito di rilevazione di omessa fatturazione e registrazione di operazioni attive ed omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, nonchè di versamenti e prelevamenti non contabilizzati evidenziati da movimentazioni su tre conti correnti bancari della società, non evidenziati in contabilità ed i cui movimenti, depurati da quelli giustificati, non trovavano riscontro nella contabilità aziendale, nè la contribuente aveva fornito alcuna idonea spiegazione.

Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. di Frosinone, deducendo l’illegittimità della ritenuta mancata contabilizzazione e che la contestazione dei versamenti e prelevamenti bancari poggiava solo su presunzioni che non trovavano riscontro nella realtà di una società di natura artigianale e a ristretta base societaria e familiare, senza che l’A.F. ne avesse fornito la relativa prova.

Resisteva l’Ufficio, sostenendo che i movimenti bancari in entrata ed in uscita non corrispondevano alle operazioni di vendita e di acquisto registrate e fatturate e che la società, come sarebbe stato suo onere D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, non aveva dimostrato che quelle operazioni erano state inserite in dichiarazione o si riferivano ad operazioni non imponibili.

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso e, pur ammettendo l’irregolarità della contabilità, riteneva che le movimentazioni bancarie costituivano solo indizi presuntivi per i quali doveva essere cura dell’Ente impositore accertare se sussistevano concreti elementi dai quali trarre indicazioni certe; riduceva, pertanto, in via equitativa il reddito in L. 196.702.629.

Impugnava l’Ufficio sostenendo la legittimità della pretesa fiscale, dato che i movimenti bancari erano stati depurati da tutte le operazioni non riferibili all’attività aziendale e che la contribuente non aveva dimostrato il collegamento dei versamenti con vendite fatturate e i prelievi con acquisti registrati.

La C.T.R. del Lazio accoglieva l’appello dell’ufficio.

Avverso detta decisione la società Mobili Spaziani di Spaziani Marco & C. snc propone ricorso per Cassazione con un unico motivo, integrato da memoria. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso, contrastando quanto ex adverso sostenuto.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e art. 53 Cost., per non avere la C.T.R. considerato che la rettifica era stata fondata sul mero calcolo dei movimenti bancari senza che l’A.F. avesse acquisito altri riscontri in violazione delle norme indicate in rubrica che non prevedono una presunzione legale di trasformazione in ricavi di tutte le movimentazioni bancarie, limitandosi solo a prevedere che i dati bancari sono posti a base degli accertamenti e delle rettifiche con l’operatività dei principi dell’onere della prova. Rileva, inoltre, che la sommatoria dei versamenti e dei prelievi porta alla doppia tassazione dello stesso cespite, che dovrebbe essere eliminata, detraendo dai maggiori ricavi accertati i maggiori costi ex art. 75 citato, onde evitare una duplicazione d’imposta in violazione dell’art. 53 Cost..

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve, rilevare che la sentenza impugnata non appare in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, modificando il precedente indirizzo giurisprudenziale, ha determinato una generale applicazione al processo tributario dell’istituto del litisconsorzio necessario.

In particolare, per quanto qui interessa, in applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 1052 del 2007, le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, hanno statuito che l’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta la necessità che l’accertamento stesso debba essere unitario, cioè unico per i soci e la società. Ciò in quanto la relativa controversia non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei resistenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori (società e soci) rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto accertativo impugnato, cioè gli clementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione.

Ne deriva che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1); trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado, che deve ordinare l’integrazione del contraddittorio a meno che non possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29.

In applicazione di questi principi, la sentenza impugnata è affetta da evidente nullità, avendo pronunciato su una questione comune a soci e società (tale dovendosi considerare quella posta dalla società che impugna l’accertamento con cui l’Ufficio aveva elevato il reddito della società) senza la partecipazione dei soci.

Questa Corte, pertanto, deve rilevare d’ufficio la nullità del giudizio, senza che sia possibile porre rimedio al vizio predetto disponendo la riunione in questa fase del processo dell’eventuale giudizio promosso dai soci avverso gli accertamenti loro notificati a seguito della rideterminazione del reddito della società, dal momento che questa riunione non potrebbe che ovviamente avvenire in un momento successivo a quello in cui le singole sentenze sono state pronunciate in difetto del necessario contraddittorio tra tutti gli interessati. Le sentenze di merito devono essere quindi cassate e la causa è rimessa dinanzi al giudice di primo grado affinchè, compiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità del contraddittorio, pronunci sul merito della impugnativa.

Si compensano integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio, in quanto la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte è stata emessa in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Si compensano le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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