Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 06-04-2011, n. 13718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7 dicembre 2009, la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza emessa in data 27 febbraio 2006 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica in data 28 novembre 2007 con la quale gli imputati C.P., F.T. e P. A. erano stati ritenuti colpevoli del reato sub 1) (artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis) in esso assorbito il reato di cui al capo sub 2) ( D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1) (fatti accertati in permanenza) e – il solo C. anche – del reato di cui all’art. 349 cpv. c.p. (fatto accertato, da ultimo, il (OMISSIS)) e condannati, rispettivamente, alle pena di anni tre di reclusione ( F.T.), di anno uno di reclusione ( P.A.) e di anni due e mesi due di reclusione ( C.P.) oltre alle spese ed alle pene accessorie di legge, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile costituita Ministero dell’Ambiente ed equitativamente liquidati in misura di Euro 20.000 in favore delle parti civili costituite comuni di Bari, di Mola di Bari, di Valenzano, di Sannicandro e di Modugno nonchè Provincia Regionale di Bari e di Euro 5.000 in favore delle costituite parti civili CODACONS e WWF oltre spese e confisca dei mezzi sequestrati.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell’imputato P.A., articolando due distinti motivi.

Con il primo hanno dedotto illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui è stata ritenuta la colpevolezza dell’imputato per il reato di cui al capo 1) ( D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260) per essere lo stesso concorso nella illecita attività di trasporto di rifiuti.

A riprova di tale argomentazione la difesa ha rilevato come, in modo del tutto errato e disancorato dalla realtà processuale, la Corte territoriale, disattendendo quanto rilevato dalla difesa, ha riconosciuto un ruolo concorrenziale al P., sebbene autori principali siano stati ritenuti gli altri due imputati ( F. e C.) e soprattutto evidenziando come, in modo assolutamente illogico, la stessa Corte territoriale abbia omologato condotte assolutamente distinte sul piano temporale, dovendosi circoscrivere, a tutto voler concedere, ad una sola condotta successiva al 21 aprile 2001 (data di entrata in vigore della norma penale incriminatrice) quella astrattamente attribuibile all’imputato.

La sentenza è stata censurata anche sul punto relativo al ritenuto apporto concorsuale dell’imputato desunto unicamente dalla Corte territoriale da un’unica, ma equivoca, circostanza (la condotta posta in essere il (OMISSIS)) insufficiente a far ritenere il P. concorrente con gli altri imputati nella illecita condotta di trasporto di rifiuti per attività poste in essere dal (OMISSIS) dello stesso anno. Mancherebbe, dunque, il requisito minimo per ritenere il P. concorrente nel reato, come invece ritenuto dalla Corte per condotte oltretutto antecedenti rispetto al (OMISSIS). Con il secondo motivo la difesa ha dedotto analogo vizio di illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato (dolo) ritenuto dalla Corte di Appello in re ipsa e non ancorato, invece, alla realtà processuale, soprattutto in assenza sia del dolo specifico (finalità di profitto ingiusto), sia del c.d. "dolo di concorso" inteso come partecipazione consapevole alla condotta posta in essere da altrui sia con riguardo alle modalità che con riguardo al fine specifico perseguito dagli altri autori.

Il Ministero dell’Ambiente, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, depositava memoria con la quale rilevava l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, sottolienando – quanto al primo – che le indagini effettuate dalla P.G. e i plurimi e convergenti elementi indiziari raccolti dimostravano che le condotte illecite erano successive al mese di aprile 2001 (data di entrata in vigore della norma incriminatrice) e in particolare facevano riferimento a due distinte attività di trasporto poste in essere, rispettivamente, nei mesi di (OMISSIS). Con riguardo al secondo motivo di ricorso l’Avvocatura di Stato contestava come recisamente infondata la tesi difensiva dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo al P., evidenziando che la finalità dei trasporti e l’illiceità di essi in quanto posti in essere in costanza della norma incriminatrice erano indici inequivocabili della colpevolezza dell’imputato.

Con memoria aggiuntiva depositata in data 22 novembre 2010 la difesa del ricorrente, fermi restando i motivi del ricorso principale, deduceva l’intervenuta prescrizione per entrambi i reati decorrente, a tutto voler concedere, dal (OMISSIS) epoca dell’ultimo trasporto e maturata – tenuto conto delle sospensioni intervenute – alla data del 31 agosto 2010. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi a sostegno.

La Corte di appello di Bari, nell’esaminare l’appello proposto dal P. avverso la sentenza di primo grado ha anzitutto confermato – sulla base delle plurime risultanze probatorie basate sulle testimonianze degli ufficiali di P.G. – il coinvolgimento diretto del P. nelle attività di trasporto analizzando anche documenti (i F.I.R.) che attestavano i trasporti di rifiuti fatturati ma non registrati senza che essi giungessero a destinazione.

Dal copioso materiale documentale esistente agli atti del processo si evince in modo incontrovertibile che le attività di trasporto non sono collocabili in epoca antecedente al (OMISSIS), in quanto – come ricordato dalla Corte territoriale – un trasporto venne effettuato presso il fondo di terreno di proprietà di tale B. in data 12 settembre 2001 a parte della società del P..

Correttamente in sede di merito si è quindi ritenuta provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità materiale del P. per entrambi i reati ascrittigli: il che elide il dubbio manifestato dal ricorrente di un apporto concorsuale residuale rispetto a quello degli altri due imputati ( C. e F.).

In modo altrettanto congruo e con motivazione esaustiva anche sul piano logico la Corte territoriale ha ritenuto provato anche l’elemento psicologico del reato deducendolo dalle condotte in concreto tenute dal P. (basti far cenno al richiamo, contenuto a pag. 16 della sentenza, ai contatti intercorsi tra il P. e l’autista di una ditta di trasporti CIV.ECO. proprio con riferimento alla attività di scarico di rifiuti sul terreno di proprietà B. avvenuta in data 12.9.2001) che provavano il dolo specifico, con riguardo al reato sub a).

Ciò precisato, i motivi di ricorso mirano a prospettare una lettura alternativa delle prove che è inibita in sede di legittimità avendo il ricorrente sostanzialmente dedotto che dalle prove emerse doveva trarsi il convincimento di una estraneità del P. al meccanismo truffaldino congegnato dagli altri imputati – meccanismo truffaldino che la Corte ha ricostruito nei suoi esatti termini avvalendosi proprio delle testimonianze degli ufficiali di P.G. che svolsero le indagini sui rapporti del P. con la ECO ITALIA SERVIZI ECOLOGICI e sui rapporti tra detta società e quella del coimputato F. e la ITALIA SERVIZI).

La manifesta infondatezza del ricorso osta alla declaratoria di prescrizione invocata dal ricorrente con la memoria aggiuntiva, posto che tale prescrizione sarebbe maturata – per quanto riguarda il delitto di cui al capo a) – il 31 agosto 2010 vale a dire dopo l’emissione della sentenza di appello.

Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (v. da ultimo Cass. S.U. 21.12.2000 n. 32).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Va infine disposta la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle parti civili CODACONS e WWF ITALIA delle spese relative al presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge per ciascuna di esse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili CODACONS e WWF ITALIA in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di loro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *