Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 07-04-2011, n. 13794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.M., ritenuto responsabile di calunnia per aver falsamente denunziato come smarrito un assegno invece dato in pagamento, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.

2. Rileva come la decisione non abbia tenuto in debito conto il fatto che l’assegno in questione, che egli aveva girato a V.L., gli era stato rilasciato postdatato da tal N.F. in pagamento per certi materiali che il ricorrente avrebbe dovuto consegnare. Essendosi verificato un ritardo in questa consegna, egli per evitare ulteriori danni al N. e in contrasto con il proprio interesse aveva denunziato la perdita del titolo. Di qui la buona fede del P., il quale non ricordava che era proprio quell’assegno ad essere stato girato al V. e che aveva agito solo per non danneggiare il N..

Del resto la sentenza impugnata nulla ha detto della ritrattazione della denunzia fatta a breve distanza di tempo, ulteriore sintomo della buona fede del ricorrente.

Infine era stato dato per assodato che il P. non aveva poi saldato il debito con il V. quando invece quest’ultimo a ragione della sua irreperibilità non era stato mai sentito in dibattimento.

3. In ogni caso il reato risultava prescritto prima della pronunzia della sentenza di appello, valutando correttamente i periodi di sospensione.
Motivi della decisione

1. Deve prendersi in esame per prima la seconda censura, siccome suscettibile di conduce alla insediata definizione del procedimento.

2. La censura è fondata.

Infatti, posto che dagli atti risulta che i periodi di sospensione della prescrizione ammontano a due anni und,e, mesi e nove giorni, che il reato è stato in tesi commesso il 27 agosto 1998, ne deriva che la calunnia contestata doveva considerarsi prescritta l’8 febbraio 2009. Con la conseguenza che la sentenza della Corte Appello, confermativa della responsabilità del ricorrente, va annullata senza rinvio in quanto pronunziata il 17 marzo 2009, quando il reato era ormai estinto.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *