T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 286 Concessione per nuove costruzioni Decorrenza del termine di prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 1° aprile 1986, avvalendosi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, la sig.ra F. ha chiesto al Comune di Porto Torres il rilascio della concessione in sanatoria dell’immobile costituito da un unico corpo e composto da magazzini, primo e secondo piano, situato in località Serra Li Pozzi, ora viale delle Ginestre n. 21, provvedendo al pagamento della relativa oblazione.

Successivamente otteneva dall’Ufficio Tutela del Paesaggio, in data 19 maggio 1987, parere (condizionato) favorevole al mantenimento dell’opera abusiva compiuta.

In data 7 luglio 2003, dopo oltre 10 anni di silenzio, l’amministrazione comunale intimata ha notificato alla ricorrente le determinazioni precisate in epigrafe delle quali, con il ricorso in esame, si chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

Intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 2946 c.c.;

Errata quantificazione delle somme determinate negli atti impugnati, che non sarebbero state calcolate secondo i parametri vigenti alla data di presentazione della domanda di condono ma sulla base di varianti successivamente apportate.

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, in via principale, la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito vantato dall’amministrazione e, in via subordinata, la giusta quantificazione degli importi dovuti, con vittoria delle spese.

Con atto di rinuncia parziale agli atti del giudizio, depositato il 12.12.2007, la sig.ra F. ha dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso, riconoscendo dovuta la somma di euro 4.228,11.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Porto Torres che, con memoria difensiva ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio prende atto della parziale rinuncia agli atti del giudizio della ricorrente, che con atto depositato il 12.12.2007 ha dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso riconoscendo dovuta la somma di euro 4.228,11 (pagata in data 21 dicembre 2007 a mezzo di bollettino postale).

Il Collegio, peraltro, rileva che dagli atti di causa non risulta precisata l’imputazione di pagamento di tale somma.

Ed invero, dall’esame degli atti impugnati, i pagamenti richiesti dal Comune risultano così determinati:

Euro 5.105,18 oneri per l’acquisizione degli standard

Euro 4.672,13 oneri di concessione U1

Euro 4.436,25 oneri di concessione U2

Euro 9.103,11 contributo costo di costruzione

Non è invece chiaro a quale voce del credito azionato dall’amministrazione sia stato imputato il pagamento spontaneo di cui sopra.

La circostanza è peraltro irrilevante ai fini che ci occupano, e ciò esime in questa sede dalla richiesta di chiarimenti, attesa l’infondatezza del ricorso, sicchè le anzidette somme versate dalla sig.ra F. potranno comunque essere successivamente conteggiate dall’amministrazione quale parziale versamento del dovuto.

Ai sensi dell’art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47, il termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio – assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa, a corredo della detta domanda; pertanto, è dal compimento di questi ventiquattro mesi che decorre il termine decennale di prescrizione degli oneri concessori.

È noto infatti che un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934) e che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.).

Pertanto, in applicazione delle citate norme, appare corretto fissare il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo.

Deve infatti ribadirsi, con la prevalente giurisprudenza amministrativa, che la formazione del silenzio – assenso sulla domande di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale – oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione – che siano stati integralmente assolti dall’interessato gli oneri di documentazione relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale.

Orbene, dall’esame della domanda di condono presentata dalla ricorrente il 12 marzo 1986 si ricava che la documentazione a corredo comprendeva:

atto notorio

certificato residenza

stato di famiglia

modello 101

Non risulta cioè trasmessa all’ufficio comunale alcuna tavola progettuale o comunque alcuna documentazione utile ad una puntuale descrizione dell’abuso da sanare.

Anche l’avvenuto accatastamento dell’immobile, in relazione al quale, a pag. 3 del ricorso, la ricorrente dichiara che "Successivamente il bene veniva accatastato come risulta dalle visure storiche che si producono" non assolve l’onere documentale posto a carico dell’istante di illustrare all’amministrazione la consistenza dell’abuso.

Ed invero, dai documenti depositati dalla ricorrente risulta che lo stesso è avvenuto solo nel 1999, sicchè anche a voler ritenere che l’avvenuto accatastamento sia stato immediatamente comunicato agli uffici comunali, rispetto a tale data non risulta maturato il termine prescrizionale decennale previsto per gli oneri concessori.

Di qui l’infondatezza del primo motivo di impugnazione e, dunque, della domanda proposta in via principale dalla ricorrente.

In via subordinata la sig.ra F. ha chiesto una corretta quantificazione degli oneri dovuti, lamentando che le somme determinate negli atti impugnati non sarebbero state calcolate secondo i parametri vigenti alla data di presentazione della domanda di condono ma sulla base di provvedimenti successivi.

Il motivo è infondato.

Il chiaro disposto dell’art. 35 della L. n. 47/1985 individua nel momento di presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria il riferimento temporale per calcolare la misura dell’oblazione e nell’avvenuto pagamento della stessa un requisito di procedibilità della istanza medesima.

A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla determinazione degli oneri concessori. Invero, qui – diversamente dalle somme da corrispondersi a titolo di oblazione – il momento di calcolo degli oneri concessori va individuato, non già nella data di presentazione della domanda di condono, ma in quella di rilascio del provvedimento concessorio, tenuto conto che, ai sensi dell’art..3 della legge n. 10/1977, la concessione (e non la semplice domanda) comporta "la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione".

In tal senso è l’elaborazione giurisprudenziale (CdS, V, 6 dicembre 1999, n. 2056; id. 22 settembre 1999, n. 1113), secondo cui l’entità del contributo dovuto per oneri concessori va individuato nel momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia, poiché il costo da considerare ai fini della commisurazione dei relativi oneri non può essere che quello del momento in cui sorge l’obbligazione, che è appunto quello del rilascio della concessione e a tale data occorre avere riguardo per determinare l’entità del contributo con applicazione della normativa vigente al momento del rilascio della concessione medesima(cfr, ex multis, Cons. di Stato V 25 ottobre 1993, n. 1071, Cons. di Stato V 26 ottobre 1987, n. 661, Cons. di Stato V 12 maggio 1987 n. 278, Cons. di Stato V 4 agosto 1986, n. 401; TAR Lazio, II Bis, 4.01.2005 n. 54).

Ciò si spiega in quanto la concessione in sanatoria è una normale concessione edilizia, che però viene rilasciata dopo l’inizio dei lavori e con effetto sanante dell’attività già compiuta e riguardante opere nuove ed autonome già abusivamente realizzate.

Ne segue che l’Amministrazione, stante il perentorio disposto della norma appena citata, ha correttamente determinato la misura degli oneri concessori facendo riferimento alla disciplina vigente al tempo del rilascio del titolo edilizio.

Non può che essere addebitato alla stessa ricorrente, infatti, un colpevole ritardo nella definizione della pratica di sanatoria edilizia.

E’ invero a lei imputabile la mancata allegazione alla domanda di condono della documentazione che avrebbe determinato la formazione tacita del titolo edilizio decorsi solo 24 mesi dall’adempimento.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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