Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 07-04-2011, n. 13783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.M.F.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 7 maggio 2010 con la quale, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Rimini del 30 giugno 2009, escluso l’aumento per la contestata recidiva, è stata rideterminata la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in anni due di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa.

Il ricorrente lamenta difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena nel minimo edittale.

Con secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla contestazione della recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

La misura della pena, è stata già congruamente diminuita in sede di appello nella misura massima consentita, secondo la domanda dell’appellante; è stata infatti applicata la diminuzione conseguente alla concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile, ed è stato escluso l’aumento per la contestata recidiva. La diminuzione anche della pena base al minimo edittale non risulta specificamente chiesta con i motivi di appello, e, comunque, il giudizio sulla misura della pena è riservato al giudice di merito, mentre il ricorrente neppure ha motivato la sua richiesta in sede di legittimità affermando, invece, che sarebbe stata immotivatamente presa in considerazione una pena edittale elevata, circostanza, peraltro, non veritiera.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto fondato sul presupposto errato dell’applicazione dell’aumento di pena per effetto della contestata recidiva che, come detto, è stata espressamente esclusa nel dispositivo della sentenza impugnata.

AUa dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese de procedimento nonchè la condanna dei ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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