Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 07-04-2011, n. 13781 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rea del foro di Roma che si è associato alla richiesta del P.G..
Svolgimento del processo

B.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 9 luglio 2010 con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), e condannato alla pena di Euro 600,00 di ammenda.

Il ricorrente lamenta violazione e difetto di motivazione assumendo che la dichiarazione di responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di fatti che non troverebbero riscontro negli atti del processo.
Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che, a seguito della modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato. Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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