Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-04-2011, n. 13993 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 28.01.2010 il Giudice di Pace di Cremona dichiarava l’egiziano G.K. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione in appello l’anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo: a) errata condanna in difetto di prova di un ingresso abusivo da più di otto giorni; b) si doveva applicare il minimo della pena; c) errato diniego del beneficio della non menzione.

3. Con ordinanza in data 02.07.2010 il Tribunale monocratico di Cremona, rilevato trattarsi di sentenza ricorribile e non appellabile, trasmetteva gli atti a questa Corte.

4. L’impugnazione, proposta erroneamente come appello, deve essere valutata come ricorso, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37.- La stessa è solo parzialmente fondata.- Le deduzioni in merito, che peraltro non denunciano in modo puntuale violazione di leggo, quando entrano nella concreta valutazione della prova, non hanno pregio. Il primo giudice, peraltro, ha ben motivato – con esame in fatto come tale non censurabile in questa sede – in ordine alla lunga permanenza abusiva in Italia dell’imputato che più volte era stato controllato e segnalato in passato, anche se con vari alias. Si tratta di argomentazione logica e coerente, immune dai denunciati vizi.- Inammissibile deve ritenersi anche la doglianza in punto pena, irrogata su base non minima (euro seimila, anzichè cinquemila), essendo stata la stessa congruamente motivata dal Giudice di Pace e risultando il relativo motivo della proposta impugnazione fondato su elementi valutativi (giovane età ed incensuratezza) già presi in esame dal giudicante.- Deve, invece, trovare accoglimento l’ultimo motivo proposto, relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Risulta, invero, dal testo stesso dell’impugnata decisione, che l’imputato, tramite il difensore, ebbe a richiedere il beneficio di cui all’art. 175 c.p. di cui astrattamente ricorrono le condizioni formali, stante l’incensuratezza, e salva – dunque – la necessaria valutazione prognostica. Su tale richiesta difensiva, però, pacificamente risulta, per tabulas, che nessuna pronuncia è stata data, nè positiva, nè negativa. Si configura dunque il vizio di omessa pronuncia su tale limitato punto per il quale si impone annullamento parziale dell’impugnata sentenza, agli effetti di cui all’art. 624 c.p.p., con rinvio al Giudice di Pace di Cremona perchè colmi la rilevata lacuna con nuovo giudizio, ex art. 627 c.p.p., circa la sola concedibilità dell’anzidetto beneficio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato penale e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Cremona.- Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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