T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 592 Giudizio avanti i Tribunali delle Acque Pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato l’11 giugno 2008, e depositato il successivo 12 giugno, i signori C.F. e C.C. hanno impugnato i seguenti provvedimenti, deducendone l’illegittimità:

– decreto di occupazione d’urgenza di R.F.I. S.p.a. 12 Febbraio 2008 prot. n.007 relativo alle particelle di proprietà dei ricorrenti n.715 sub 1 (per mq 100), n.1189 (mq. 10), e n.421 (per mq 160 mq) del foglio 7 del catasto del Comune di Campofelice di Roccella,;

– verbali del 15 aprile 2008 di immissione in possesso nelle particelle di proprietà dei ricorrenti site nel Comune di campofelice di Roccella e censite catastalmente al foglio 7 n.715 sub 1 (per mq 100), n.1189 (per mq 10), e n.421 (per mq 160);

– delibera della Rete Ferroviaria n. DMA/DCIPA/153 del 12 ottobre 2004, con la quale viene approvato il progetto definitivo per la realizzazione del raddoppio subtratta Fiumetorto -Cefalù/OGLIASTRILLO TRA IL Km43+229 e il Km62+90 da effettuarsi nei Comuni di Termini Imerese, Campofelice, Lascari e Cefalù della Provincia di Palermo, nella parte in cui prevede la realizzazione nel terreno dei ricorrenti di un canale di smaltimento di acque provenienti dai rilevatori ferroviari e loro pertinenze;

– delibera della rete ferroviaria n.DMA/DCIPA/168 del 1° luglio 2005 con il quale viene approvato il progetto definitivo relativo agli adeguamenti progettuali ed alle opere di sistemazioneidraulica ad integrazione della delibera indicata sub2, per la realizzazione del raddoppio subtratta Fiumetorto -Cefalù/OGLIASTRILLO TRA IL Km43+229 e il Km62+90 da effettuarsi nei Comuni di Termini Imerese, Campofelice, Lascari e Cefalù della Provincia di Palermo, nella parte in cui prevede la realizzazione nel terreno dei ricorrenti di opere idrauliche e in particolare di un canale di smaltimento di acque provenienti dai rilevatori ferroviari e loro pertinenze.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’8 ottobre 2008 e depositato il successivo 16 ottobre i ricorrenti hanno altresì impugnato le controdeduzioni di I. sulle osservazioni degli stessi ricorrenti presentate tramite l’Avv.to Pietro Sorce, conosciute a seguito della camera di consiglio del 24 giugno 2008 in quanto allegati alla relazione istruttoria di I. n.RSO 20 E 43 IS AQ.0000 00001 Rev. A datata 28 aprile 2004 relativa alla delibera di Rete Ferroviaria italiana, n.DMA/DCIPA/153 del 12 ootbre 2004, di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del raddoppio subtratta Fiumetorto – Cefalù/Ogliastrillo tra il Km 43+229 e il Km 62+90 da effettuarsi nei Comuni di Termi Imerese, Campofelice, Lascari e Cefalù delle provincie di Palermo.

Infine, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il successivo 25 gennaio, i ricorrenti hanno impugnato i seguenti provvedimenti:

la delibera n. RFIDINDPI.S.PNP/RP/001 del 9 ottobre 2009, con la quale la R.F.I. ha disposto "di prorogare,…, a tutto il 10 ottobre 2011 il termine dell’11 ottobre 2009, fissato per il completamento delle procedure espropriative e/o asservitive nella delibera n. DMA/DCIPA/153 del 12 ottobre 2004,…, per consentire il completamento delle procedure medesime nel territorio dei Comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù in provincia di Palermo";

il provvedimento del 9 ottobre 2009, prot. n. 066, con il quale la R.F.I. ha disposto "la proroga dei termini temporali, a tutto il 10 ottobre 2011, del decreto prot. n. 007 del 12 febbraio 2008, relativi all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’ari. 22- bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e all’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’ari. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per gli immobili ricadenti nei Comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù. Resta fermo ed invariato quanto già disposto nel surrichiamato decreto del 12 febbraio 2008, n. 007 ".

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le contro interessate E.S.S. C. di R. S.a.s e Società C. s.c.a.r.l.

Le istanze cautelari della parte ricorrente sono state respinte con ordinanze n. 855 e 1229 del 2008, mentre con ordinanza n. 119 del 2010 è stata accolta l’istanza cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011.

Preliminarmente il Collegio deve procedere all’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Società C. s.c.a.r.l.

Ritiene il collegio – melius re perpensa rispetto alla citata ordinanza con cui è stata accolta la domanda cautelare – che l’eccezione sia fondata.

Il ricorso in esame ha ad oggetto – secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente – l’impugnazione degli atti della serie ablatoria, funzionali alla "realizzazione nel terreno dei ricorrenti di un canale di smaltimento di acque provenienti dai rilevatori ferroviari e loro pertinenze".

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la materia devoluta nella giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche, prevista dall’art. 143, comma 1, lett. a) e b), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In argomento la giurisprudenza ha costantemente affermato che "La giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, sancita dall’art. 143 comma 1 lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, ha per oggetto, tra l’altro, i ricorsi (…..) avverso i provvedimenti amministrativi adottati in forza dell’art. 2 r.d. n. 523 del 1904 e che, pur se promananti da autorità diverse da quelle preposte al settore, sono caratterizzati dall’incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche e, pur se volti alla soddisfazione di interessi più generali o comunque diversi rispetto a quelli più specifici, sottesi all’uso delle acque pubbliche e all’autorizzazione delle opere idrauliche, interferiscono inevitabilmente con questi ultimi (nel caso di specie, la gravata ordinanza era volta ad inibire e a reprimere la realizzazione degli interventi contestati a distanza inferiore a dieci metri dalla sponda del canale demaniale (….), e un simile profilo integra una situazione direttamente e immediatamente incidente sul regime delle acque pubbliche, con conseguente attrazione alla sfera di giurisdizione del tribunale Superiore delle acque pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque demaniali correnti nei fiumi, canali e scolatoi pubblici, basata sulla ragione pubblicistica di assicurarne lo sfruttamento e il libero deflusso)" (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, sentenza 7 dicembre 2009, n. 8602).

Le superiori considerazioni sono state già poste a fondamento della sentenza di questa Sezione, n. 11854 del 2010.

La Corte di Cassazione, sez. I civile, con sentenza 24 luglio 1981, n. 4787 ha affermato che i "canali di scolo, come disciplinati dal citato t.u., sono opere idrauliche riguardanti pur sempre l’utilizzazione delle acque e la risoluzione della relativa controversia coinvolge questioni, non solo giuridiche, ma anche tecniche, inerenti ad acque pubbliche".

Inoltre si è pure ritenuto che ai sensi dell’art. 143 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, rientra nella competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche l’impugnazione dell’ordine di ripristino di un canale di scolo (T.A.R. Molise, 30 gennaio 2005, n. 41).

Rispetto ai superiori elementi che – in fatto e in diritto- depongono per la giurisdizione del Tribunale delle Acque, non può accedersi alle contrarie deduzioni della difesa di parte ricorrente, svolte in memoria.

Il fatto che il canale di smaltimento in questione non possa qualificarsi come rientrante nella categoria delle "acque pubbliche" perché privo della relativa classificazione formale non appare argomento dirimente, giacché, in un caso fortemente affine a quello dedotto nel presente giudizio, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella sentenza n. 97 del 2 luglio 2003, ha affermato che "Sussiste la giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, in rapporto anche al più ampio concetto di acqua pubblica introdotto dalla l. n. 36 del 1994, ove si tratti di corso d’acqua che, pur raccogliendo acque di origine pluviale, non possa considerarsi mera fognatura né raccolta di acque meteoriche non convogliate o non identificabili come corpo idrico, per cui, trattandosi di fosso (corso d’acqua minore) tombato in area di pertinenza privata, spetta ai proprietari frontisti (pur sotto la vigilanza, il controllo e la supervisione dell’Autorità regionale competente per le opere idrauliche), visto l’art. 12 r.d. n. 523 del 1904, intraprendere, anche consorziandosi, le necessarie misure di ripristino, tutela e difesa (innanzitutto delle rispettive proprietà)".

Nel caso in esame il canale di smaltimento in questione si inserisce nel contesto di un piano di opere idrauliche relative ad un bacino che conduce al mare.

In secondo luogo, la parziale rinuncia al primo motivo del ricorso introduttivo (con il quale si è lamentata la violazione dell’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523) non ha in proposito alcun rilievo, giacché è la natura dell’opera oggetto dei provvedimenti impugnati ad attrarre la giurisdizione, e non la natura della critica svolta del mezzo.

In terzo luogo, la disciplina recata dagli artt. 244 e 246 del d. lgs. 163 del 2006 ha l’effetto di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al sindacato sugli atti dell’evidenza pubblica relativi ad opere idrauliche (Cassazione civile, sez. un., 26 ottobre 2009, n. 22584): non anche sulle controversie, come quella in esame, che invece attengono alla localizzazione ed alla realizzazione delle opere stesse, trattandosi di profili che implicano valutazioni anche di ordine tecnico di competenza del giudice delle acque pubbliche.

Le "particolari disposizioni processuali in relazione alle controversie relative a infrastrutture ed insediamenti produttivi" (pag. 3 della memoria di parte ricorrente) recate dal citato art. 246 d. lgs. n. 163 del 2006 (oggi art. 125 del d. lgs. n. 104 del 2010) presuppongono che si sia radicata la giurisdizione, e dunque non hanno l’effetto di disciplinare il riparto, rappresentando sul piano logicogiuridico un posterius rispetto alla regola di riparto.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere competente il Tribunale supeiore della acque pubbliche

Sussistono giusti motivi, anche in relazione all’avvenuta concessione della misura di cautela, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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