Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-04-2011, n. 13992 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 26.05.2010 il Giudice di Pace di Sulmona, rilevato che il decreto di autorizzazione alla presentazione immediata nei confronti dell’imputato N.A. era stato notificato a mezzo della p.g. e non dagli ufficiali giudiziari, ne dichiarava la nullità e restituiva gli atti al P.M..

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che, rilevando l’erroneità nel merito della stessa, e comunque la mancata rinnovazione della notifica ad opera del giudice, denunciava l’abnormità della decisione che aveva determinato l’indebita regressione del procedimento.

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero, è fondamentale principio in materia che occorre distinguere tra eventuale nullità genetica del decreto di citazione e nullità della sola sua notifica, in quest’ultimo caso – che è quello di cui alla presente fattispecie- dovendosi dare applicazione al disposto di cui all’art. 143 disp. att. c.p.p., di indiscussa portata generale, che impone la rinnovazione della notificazione ad opera del giudice. Ciò comporta la nullità, per violazione della legge processuale, dell’ordinanza che diversamente abbia deciso. In tal senso è, invero, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. SS.UU. n. 28807 in data 29.05.2002, Rv. 221999, Manca; Cass. Pen. Sez. 1, n. 41733 in data 06.10.2004, Rv. 229857, Confl, comp. in proc. Vaironi; Cass. Pen. Sez. 4, n. 4624 in data 30.11.2004, Rv. 230932, P.M. in proc. Forgione; Cass. Pen. Sez. 1, n. 5477 in data 13.01.2010, Rv. 246056, P.M. in proc. Mofrh; ecc.).- Il Giudice di Pace di Sulmona, dunque, avendo ritenuto nulla la notifica di un decreto di presentazione immediata avrebbe dovuto provvedere egli stesso al rinnovo de tale notifica e non disporre la restituzione degli atti al P.M..

Si impone dunque annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

Gli atti vanno restituiti al Giudice di Pace di Sulmona per l’ulteriore corso di legge.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Sulmona per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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