T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 591 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato l’8 novembre 2007, e depositato il successivo 27 novembre, il signor G.M., maresciallo capo dell’esercito in congedo dal gennaio 2005, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata, depositando memoria e documenti.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 gennaio 2011.

Il ricorso in esame contesta la legittimità dei provvedimenti con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente tendente ad ottenere il riconoscimento da causa di servizio della seguente patologia: "personalità con tratti di dipendenza affettiva con deflessione del tono dell’umore".

Il decreto impugnato ha recepito il parere (pure gravato) del Comitato di verifica per le cause di servizio (entrambi meglio descritti in epigrafe), secondo cui "trattasi di affezione la cui etiopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi in fattori di ordine costituzionale. Pertanto il servizio prestato non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull’insorgenza e decorso dell’infermità in questione".

Il ricorrente deduce:

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.P.R. n. 461/01 – Omessa istruttoria. – Erronea valutazione dei presupposti – Contrasto con le risultanze documentali".

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione degli atti impugnati – Difetto di istruttoria".

La prima censura poggia sulla circostanza che il M., prima dell’arruolamento, non soffriva del disturbo riscontrato: sorto dunque dopo l’inizio del servizio nell’esercito.

La seconda censura lamenta un preteso difetto di motivazione nella parte in cui non sarebbe stato tenuto conto, nella ricostruzione dei fattori che hanno causato la patologia in questione, del trasferimento d’ufficio avvenuto nel 2003.

Nessuna delle due censure può essere accolta.

Quanto alla prima, la circostanza che la patologia sia stata accertata dopo l’assunzione del servizio, non vuol dire che la stessa sia insorta dopo tale momento, ma soprattutto che la sua insorgenza sia stata causata o aggravata dal prestato servizio, in quanto di per sé post hoc non implica sul piano logico propter hoc.

Quanto alla seconda censura, una volta esclusa la possibilità di incidenza causale, anche solo indiretta e concorrente, di fattori diversi da quello costituzionale, e segnatamente dell’attività professionale, la considerazione di uno specifico episodio di tale attività (quale il trasferimento d’ufficio) non muta in alcun modo la correttezza logica del giudizio espresso.

Per giurisprudenza assolutamente pacifica, il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio rientra nella discrezionalità tecnica della C.M.O. e del C.P.P.O., in quanto si fonda su nozioni della scienza medica specialistica e su dati di esperienza di carattere tecnico – discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del g.a., salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 dicembre 2010, n. 37911)

Più precisamente, i giudizi resi dagli organi medicolegali sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale adire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, ma l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato al Comitato di verifica per le cause di servizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Nel caso di specie il giudizio medicolegale posto a fondamento del provvedimento impugnato (per cui "trattasi di affezione la cui etiopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi in fattori di ordine costituzionale. Pertanto il servizio prestato non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull’insorgenza e decorso dell’infermità in questione") non è stato neppure contestato sotto i richiamati profili: gli unici entro cui è ammesso il relativo sindacato giurisdizionale, poggiando il ricorso sui citati elementi di fatto che, come detto, non risultano tali porre in discussione la logicità e la ragionevolezza dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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