Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-04-2011, n. 13991 Impugnazioni

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el Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con sentenza in data 02.09.2009 il Giudice di Pace di Genova dichiarava il senegalese L.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, così condannandolo alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, pena sostituita con l’espulsione per anni cinque.

2. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione in appello l’anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo: a) mancato rispetto della sospensione feriale, da applicare anche nei processi davanti al Giudice di Pace, non essendovi motivi di deroga; b) mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Con ordinanza in data 18.05.2010 il Tribunale monocratico di Genova, investito dell’appello, rilevato trattarsi di sentenza di condanna a pena pecuniaria, disponeva – fatto riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 – la trasmissione degli atti, per il giudizio sulla proposta impugnazione, a questa Corte di cassazione.

4. MOTIVI DELLA DECISIONE – L’impugnazione, correttamente proposta come appello, tale deve essere qualificata e dunque la stessa va rimessa per la decisione al giudice di secondo grado competente per materia e territorio.- Ed invero questa Corte di legittimità si è già pronunciata sul tema, con giurisprudenza che va qui confermata e ribadita, per cui nel caso di concreta applicazione della pena dell’espulsione, a questa si debba far riferimento (e non alla pena pecuniaria sostituita), ai fini dell’appellabilità della sentenza, per cui non ha più rilievo, a detto fine, l’originaria pena pecuniaria (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 43956 in data 01.12.2010, Rv.

249075, Amouou).- Trattandosi dunque di sentenza del Giudice di Pace che in concreto applica pena diversa da quella pecuniaria, ben è consentito l’appello D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 37, comma 1, impugnazione che, nella presente vicenda processuale effettivamente, e correttamente, è stata esperita dall’imputato.- E poichè competente per il giudizio di appello è, ex art. 39 L. cit., il Tribunale in composizione monocratica, è a questo giudice che, ripristinata la qualificazione di appello dell’interposta impugnazione (per il principio di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5), gli atti vanno rimessi per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale monocratico di Genova per la decisione sull’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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