Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 07-04-2011, n. 14025 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 19.10.2010 il Tribunale di Catania, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da R.S. avverso l’ordinanza 21.09.2010 del Gip della stessa sede impositiva nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e di detenzione e porto illegali di arma da sparo, fatti commessi dal (OMISSIS) e ritenuti in permanenza.- Rilevava invero detto Tribunale, anche con rimando in fatto all’ordinanza genetica, come sussistessero gravi indizi di colpevolezza, in ordine a tutti i reati ascritti, costituiti dalle confluenti dichiarazioni di tali B.D., collaboratore, P.C. e V. G., ritenuti tutti ben attendibili, nonchè dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche. Evidenti essendo le esigenze cautelari per la gravità dei fatti e per il pericolo di reiterazione criminosa, si imponeva la misura restrittiva carceraria -riteneva il Tribunale del riesame- anche in ossequio al dettato dell’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) il B. non era attendibile, posto che era mosso da ragioni di risentimento per la relazione che esso odierno ricorrente aveva intrapreso con la moglie dell’anzidetto dichiarante; b) le telefonate intercettate non facevano capo ad esso R.; c) il quadro accusatorio era sostenuto solo da congetture investigative; d) anche il V. non poteva essere ritenuto attendibile.

3. Il ricorso, incentrato solo sulla gravità indiziaria (nulla deducendo in punto esigenze cautelari), risulta infondato e come tale deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Non è fondata la deduzione del ricorrente in ordine all’inattendibilità soggettiva del B., proposta in relazione ai dissapori derivanti dalla relazione della moglie di costui con esso R.. Sul punto risulta logicamente corretta la motivazione dell’impugnato provvedimento che rileva come la questione è superata dall’ampio materiale di riscontro. Il tema essendo non le specifiche condotte per i reati in materia di estorsioni o droga (su cui evidentemente non verte la misura custodiale) ma il significato che tali condotte assumono quali sintomi della partecipazione associativa, deve rilevarsi corretta l’affermazione dell’impugnata ordinanza secondo cui tale addebito -come quello strettamente connesso in materia di armi- risulta ampiamente riscontrato dal complesso delle acquisizioni (dichiarazioni del B., del P., del V., intercettazioni). A fronte di tale ampio ed univoco quadro indagatorio, le deduzioni difensive risultano inadeguate: il Tribunale ha ben specificato, con argomentazioni logiche e coerenti, che tali acquisizioni risultavano autonome, dettagliate e precise. Anche in ordine al colloquiante al telefono il Tribunale ha dato conto e ragione -con riguardo ai riferimenti che ne emergevano- della convinzione trattarsi proprio del R., motivazione che viene ora fronteggiata in ricorso solo con deduzioni congetturali e di matrice soggettiva. Quanto poi all’attendibilità del V., il ricorrente qui in sostanza ripropone deduzione già respinta dal giudice del controllo cautelare (v. f. 8 dell’ordinanza) con rilievi del tutto logici e ben coerenti: nessun accordo simulatorio o calunnioso è ipotizzabile – allo stato – così come risulta impropria ed apodittica la tesi di un interesse del propalante a tali sue affermazioni eteroaccusatorie. Resta, dunque, la realtà processuale di riscontri e convergenze di sicuro significato, ai fini cautelari.

Il provvedimento impugnato risulta pertanto immune dai prospettati vizi.- Il ricorso è dunque infondato in ogni sua deduzione.- Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve seguire altresì la comunicazione imposta dall’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R.S. al pagamento delle spese processuali.- Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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