T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 589 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 marzo 2007, e depositato il successivo 23 marzo, i signori G.M. e G.G. hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza dagli stessi presentata allo scopo di ottenere all’ottenimento dei benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le controversie relative alla concessione dei benefici di cui alla l. 20 ottobre 1990 n. 302, come modificata dalla l. 23 novembre 1998 n. 407 (recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), ponendo capo ad un diritto soggettivo perfetto degli interessati, anche nel caso di familiari superstiti della vittima, spettano al giudice ordinario (in questo senso Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 18 dicembre 2007, n. 26626; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4568).

Considerato peraltro che il suddetto indirizzo si è consolidato solo dopo l’introduzione del ricorso in esame, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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