T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 623

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento in data 10.7.2009 il Questore di Palermo ha rigettato la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno presentato dalla ricorrente per motivi umanitari e per cure mediche.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 5, comma 6, e 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, carenza di attività istruttoria, diritto della ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2). Violazione e falsa applicazione art. 35, comma 3, e 19 D. Lgs. 286/1998 carenza di attività istruttoria, illogicità, temporanea inespellibilità della migrante per sottoposizione a cure mediche urgenti indifferibili ed essenziali.

In data 25.1.2011 si è costituita controparte che, in punto di fatto, ha precisato quanto segue:

a). la ricorrente è risultata destinataria di diniego dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato emesso dalla Commissione centrale di Roma, notificato il 7.5.2005, e contenente invito a lasciare il TN entro 15 giorni;

b). in data 29.10.2005 è stata rintracciata sul TN e le è stato notificato decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo;

c). in data 30.6.2006 è stata arrestata e sottoposta a rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo;

d). il 30.11.2007 è stata munita di decreto di espulsione e ordine di allontanamento;

e). infine, il 21.3.2008 ha presentato domanda di permesso di soggiorno per cure mediche;

f). in ultimo, il Giudice di Pace in data 10.1.2008 ha annullato il decreto di espulsione emesso a suo carico.

In data 1.2.2011 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva nella quale ha precisato che il suo quadro clinico impedisce temporaneamente il suo allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.

Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1). Con il primo motivo di ricorso l’interessata sostiene che – a seguito dell’attività del Giudice di Pace – è stata accertata la sua inespellibilità e, dunque, il permesso di soggiorno sarebbe un atto dovuto.

A suo avviso l’Amministrazione non ha compiuto nessun accertamento circa la sussistenza dei presupposti per riconoscerle un titolo di soggiorno per motivi umanitari.

2). Con il secondo motivo sostiene che il suo quadro clinico impedisce, temporaneamente, il suo allontamento dal TN ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.

Nel ricorso e nella successiva memoria si fa presente che la signora, affetta da HIV, è ricoverata in regime di dayhospital presso l’Unità operativa di malattie infettive dell’ASL di Palermo ed è sottoposta al trattamento antiretrovirale salvavita.

Entrambe le censure non meritano positivo apprezzamento.

Stabilisce l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidii pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio…".

Il successivo art. 36 – nel prevedere che lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia possa ottenere uno specifico visto d’ingresso ed il relativo permesso di soggiorno – non esclude che il beneficio possa essere concesso anche a chi si trovi legittimamente, sia pure in base ad un diverso titolo, sul territorio dello Stato.

La disposizione richiede inoltre che l’ammalato si gravi delle spese che deve sostenere per le cure e dimostri di avere la disponibilità in Italia di risorse sufficienti a farvi fronte.

La giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere che l’art. 35 – di per sé – non possa consentire l’emissione di un permesso di soggiorno in favore dello straniero irregolare, per il semplice motivo che esso non contempla tale possibilità, e che i casi in cui ne è consentito il rilascio sono espressamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14/01/2008 n. 41).

Tale norma si limita infatti a stabilire che lo straniero presente sul territorio nazionale ha comunque diritto, a prescindere dal suo status, di ottenere le cure mediche essenziali ed urgenti; essa conforma, in tal modo, la disciplina dell’immigrazione ai principi generali dell’ordinamento espressi in materia dall’art. 32 Cost., che non tollerano omissioni nell’erogazione delle prestazioni essenziali alla salute, quantunque riferite ad immigrati clandestini, giacché, in caso contrario, verrebbe intaccato quel nucleo minimo ed irriducibile che attiene al diritto alla salute da garantirsi a qualsiasi persona umana (cfr., Corte Cost., 17/01/2001 n. 252).

Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche è invece necessario dar corso alle procedure previste dall’art. 36 del d.lgs. 286/98, che nel caso concreto non sono state – correttamente – attivate.

Ne discende che – se effettivamente le condizioni di salute dell’interessata sono critiche, e fino che permarrà tale condizione – ella avrà diritto a conseguire le prestazioni mediche necessarie, e non potrà pertanto essere espulsa; tuttavia non le si potrà rilasciare alcun apposito titolo di legittimazione in quanto non previsto dalla vigente normativa.

In conclusione, il ricorso è da respingere fermo restando il diritto della ricorrente a continuare le prestazioni mediche essenziali ed urgenti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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