Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-04-2011, n. 14036 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Temi ha affermato la colpevolezza di C.G. e R.G. in ordine al reato precisato in epigrafe, loro ascritto per avere, il C. in qualità di capo servizio dell’Istituto di Vigilanza Mondialpol di Terni e la R. di rappresentante legale dell’Istituto, in violazione del regolamento emanato dal Questore di Terni in data 6.3.2002, disciplinante il servizio di trasporto valori, consentito a M.M., guardia particolare giurata, di trasportare da solo somme di danaro per un valore superiore a Euro 100.000,00 a bordo di un furgone non blindato.

E’ stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che il predetto M. aveva proceduto da solo ad effettuare il trasporto e la consegna dei plichi contenenti somme di danaro presso gli uffici postali della Valnerina, utilizzando un furgone non blindato in violazione delle prescrizioni contenute nel citato regolamento emanato dal Questore.

Durante la consegna del danaro presso uno degli uffici postali il M. subiva il furto dei valori trasportati per un importo di Euro 110.000,00 lasciato all’interno del furgone.

La sentenza ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine alla violazione del regolamento del Questore loro ascritta per avere il C. organizzato il servizio che prevedeva la prosecuzione della consegna dei plichi contenenti danaro da parte M. da solo e mediante l’uso di un furgone non blindato e, in ogni caso, per non avere impedito che il M. proseguisse il viaggio da solo.

Quanto alla R. per avere, nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto, omesso di controllare le operazioni di determinazione degli itinerari, l’assegnazione dei furgoni e l’assegnazione degli equipaggi come prescritto dall’art. 16 del citato regolamento del Questore. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione degli art. 552 c.p.p., lett. c), e artt. 552 e 523 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU. Si deduce che la norma citata nel capo di imputazione non contempla alcuna fattispecie penalmente rilevante con la conseguente compromissione dell’esercizio del diritto di difesa da parte degli imputati e la radicale nullità della impugnata sentenza.

Nel prosieguo si denuncia la illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla stessa contestazione, per essere stata fondata l’affermazione di colpevolezza sulla valutazione della fatiscenza dell’automezzo adoperato. Sul punto si deduce inoltre che il giudice di merito ha omesso di valutare il fatto che l’Istituto aveva trasmesso ai dipendenti un’informativa scritta in ordine alle disposizioni contenute nel regolamento emanato dal Questore di Terni in data 6.3.2002, cui erano obbligati ad attenersi, nonchè il fatto che al momento della partenza dalla sede operativa i dipendenti erano correttamente muniti di furgone blindato e che a seguito dell’accaduto vi sono state puntuali contestazioni disciplinari seguite dalle dimissioni degli interessati. Con il secondo mezzo di annullamento sì denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 110 c.p. e art. 27 Cost..

Si deduce che la affermazione di colpevolezza della R. contrasta con il principio del carattere personale della responsabilità penale, in quanto è stato accertato che la violazione era da attribuirsi alla esclusiva responsabilità dei servizi tecnici nella organizzazione dei trasporti di valori, che facevano capo al C., ed essendo stato escluso ogni coinvolgimento della R. nei detti servizi tecnico operativi.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che la fattispecie di cui alla contestazione è punita ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17, comma 2, che estende le sanzioni di cui al comma 1 alle contravvenzioni "alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci." (cfr. in relazione a fattispecie analoga di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di servizio emanato da Questore in materia di trasporto di valori: sez. 1, 8.8.2006 n. 28384, Pace, RV 235258).

E’ evidente, peraltro, che il capo di imputazione contiene il riferimento alla sola norma regolamentare, che disciplina l’emanazione dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza.

Tanto precisato, si deve osservare che la incompleta menzione del dato normativo nel capo di imputazione, allorchè risulti ben precisato il fatto ascritto, non è causa di nullità del decreto di citazione per il giudizio.

Peraltro, trattandosi, in ogni caso, di nullità a regime intermedio relativa al decreto di citazione, la stessa doveva essere eccepita ai sensi dell’art. 180 c.p.p. nel corso del giudizio di primo grado.

Anche gli ulteriori motivi di gravame sono infondati.

Non sussistono i denunciati vizi di motivazione della sentenza, risultando evidente che la menzione, contenuta in sentenza, delle caratteristiche di fatiscenza del furgone non ha esplicato alcuna rilevanza ai fini dell’affermazione di colpevolezza degli imputati.

Egualmente irrilevante, oltre che di merito, si palesa l’affermazione contenuta in ricorso che era stato formalmente comunicato ai dipendenti il regolamento del Questore, considerate le concrete modalità di organizzazione del trasporto valori da parte dei servizi dell’Istituto in violazione delle prescrizioni stesse.

Si palesano, altresì, inconferenti, ai fini della esclusione di responsabilità, i provvedimenti presi successivamente ai fatti dall’Istituto e, pertanto, si palesa irrilevante la carenza di motivazione su tali punti.

Quanto alla responsabilità della R. la stessa è stata correttamente fondata sulla violazione dell’obbligo di controllo stabilito dall’art. 16 del regolamento del Questore, sicchè nella specie non è configurabile alcuna violazione del principio della personalità della responsabilità penale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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