T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 620 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con ricorso n. 3312/1999, ritualmente notificato e depositato, il sig. P.V. ha impugnato i seguenti atti:

ordinanza n. 87 del 20 ottobre 1998, con la quale il Comune di Ficarazzi ha ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive;

nota comunale n. 525 del 16 luglio 1999, con la quale si afferma che il rpcoedimento di repressione dell’abuso edilizio seguirà il suo corso.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo tre distinti motivi di gravame.

Altre due censure sono state dedotte con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 giugno 2001.

Il Comune di Ficarazzi, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanze nn. 90 del 19 gennaio 2000 e 1150 dell’11 luglio 2000, sono state respinte le domande incidentali di sospensiva.

2.Con successivo ricorso (n. 2016/2000), il medesimo ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 21 del 2 maggio 2000, con la quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’immobile abusivo e dell’area di sedime, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva e col favore delle spese, e deducendo quattro motivi di censura.

Il Comune di Ficarazzi, costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 7 maggio 2001, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Con memoria del 14 maggio 2001, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

La domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanza n. 873 del 25 maggio 2001.

3.Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011, su conforme richiesta del difensore del ricorrente, i due ricorsi sono stati posti in decisione.

I due ricorsi in esame, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.

Entrambi i ricorsi vanno dichiarati improcedibili.

Premesso che, per la sanatoria delle opere in questione, il ricorrente in data 16 maggio 2001 ha presentato al Comune di Ficarazzi apposita istanza ai sensi dell’art 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art.36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), osserva il Collegio che, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione di detta istanza successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi – produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza medesima, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; sez. V, 14 giugno 2004, n. 3794; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 2 febbraio 2004, n. 1239, 18 marzo 2005, n. 1835; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579; T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 marzo 2004, n. 499, 9 marzo 2011, n. 432).

Pertanto, deve ritenersi che l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si "sposti" dall’annullamento del provvedimento già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 4 novembre 2005, n. 10412), dovendo, comunque, l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto di detta istanza, emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4305; T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399).

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, riuniti i due ricorsi in epigrafe indicati, li dichiara improcedibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
P.Q.M.

Nicolò Monteleone, Presidente, Estensore

Cosimo Di Paola, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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