Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, notificato il 29 dicembre 2000 e depositato il 17 gennaio 2001, la sig.ra A.L.G. ha impugnato il parere espresso dalla commissione edilizia comunale in data 10 febbraio 2000 nonché la nota del Comune di Ribera n. 15276 del 2 novembre 2000, che escludono la possibilità di conseguire la concessione edilizia in sanatoria di un fabbricato realizzato in contrada Piana Grande.
La ricorrenti ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della elgge n. 47/1985, del D.M. 2 aprile 1968 e dell’art. 22 della L.r. n. 71/1978;
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
3) Violazione dell’art. 51 della legge n. 142/1990 – Incompetenza;
4) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – carenza di motivazione -Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Il Comune di Ribera non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011, su conforme richiesta del procuratore della ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Osserva, invero, il Collegio che gli atti impugnati si basano su tre autonomi motivi:
"l’opera non è conforme alle norme igienicosanitarie previste nel R.E.C.";
l’opera "non è riconducibile ad un fabbricato necessario all’esercizio dell’attività agricola…così come normato dall’art. 18 delle norme di attuazione del P.U.C. n. 6 per le zone E’;
la riproposizione dell’opera "è contraria ai dettami dell’art. 22 della L.R. n.71/78 e successive modifiche ed integrazioni e contrasta con le tipologie del corpo di fabbrica identificato con i numeri 1235 verosimilmente di civile abitazione" (v. nota 2 novembre 2000).
Orbene, con i predetti quattro motivi d’impugnazione la ricorrente ha censurato gli atti in questione senza muovere alcuna doglianza in ordine al predetto rilievo, secondo il quale "l’opera non è conforme alle norme igienicosanitarie previste nel R.E.C.".
Il ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile, dovendosi ribadire il pacifico principio secondo il quale, nel caso in cui l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivi autonomi (c.d. atto plurimotivato), è sufficiente che almeno uno di essi risulti in grado di sorreggerle per intero l’atto stesso, il che si verifica quando anche uno soltanto di essi non forma oggetto di specifica censura, sicchè il provvedimento continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2767; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 20 marzo 2006, n. 595; sez. II, 8 luglio 2009, n. 1211; T.A.R. Lazio, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 32810; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10015).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a nulla potendo, in ogni caso, rilevare il vizio di incompetenza, stante che la predetta nota n. 15276 del 2 novembre 2000 non riveste natura provvedimentale, non facendo altro che ribadire, nella sostanza, quanto "negativamente" esitato dalla commissione edilizia nell’impugnato parere (rilasciato alla ricorrente in data 3 luglio 2000, per cui la relativa impugnazione presenta profili di tardività).
Non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione seconda, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 222/2001).
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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