Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16045 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Visto che questa Corte con ordinanza del 28 aprile 2009 – rilevato che il ricorso non risultava notificato nel domicilio eletto, bensì presso l’abitazione del domiciliatario, non a mani del medesimo, ma della moglie convivente – aveva disposto ex art. 291 c.p.c., che la notifica del ricorso fosse rinnovata;

Rilevato che tale ordinanza, ritualmente comunicata, è rimasta ineseguita, mancando il deposito dell’atto notificato ex art. 371 bis c.p.c.; Tenuto conto che secondo l’orientamento costantemente espresso dalle Sezioni Unite, l’art. 371 bis c.p.c., nella parte in cui dispone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, deve essere interpretato come riferibile anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di Cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità (Cass. S.U. ord. 4646/2005); Ritenuto che nel caso di specie, poichè non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell’atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all’ordine della Corte, vada dichiarata non l’improcedibilità, bensì l’inammissibilità del ricorso (Cass. S.U. ord. n. 27398/05);

Considerato, infine, che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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