Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-04-2011, n. 13802 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di B.P. propone ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, richiesta ai sensi della L. n. 125 del 2008, art. 2 ter, comma 6, osservando che la procura speciale conferita al difensore che in quella sede avanzò l’istanza non era rituale, poichè nell’atto era stata evidenziata l’opzione relativa al solo giudizio immediato, ed a conferma dell’effettiva circoscrizione della procura a tale oggetto si rileva che il documento risulta compilato in immediata successione temporale con la fissazione dell’udienza preliminare, e non contiene alcun riferimento alla specifica modalità di patteggiamento previsto dalla legge richiamata, in violazione delle disposizioni dettate in tema di procura speciale, che impongono la determinazione dell’oggetto.

Si sollecita conseguentemente la dichiarazione di nullità della pronuncia.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato. L’esame degli atti ha consentito di accertare che l’interessato rilasciò al suo precedente difensore una firma sul modulo di procura speciale che prevedeva una serie di opzioni, specificamente classificate come alternative o cumulative, di fatto non provvedendo a limitare l’ambito discrezionale del professionista limitandosi ad indicare l’oggetto della procura, che indubbiamente è riferito al procedimento in esame per gli estremi in esso richiamati.

Poichè è del tutto pacifico che la procura non debba necessariamente essere circoscritta in ordine all’ampiezza del potere conferito, ben potendo, in via esemplificativa, lasciare libero il legale sia di individuare il rito speciale volta a volta più favorevole, o nel patteggiamento, di quantificare la pena nello stesso senso, riguardando l’aggettivo "speciale" esclusivamente la precisa individuazione dell’oggetto, inteso con riferimento all’identificazione del procedimento al quale si riferisce (Sez. 2, ord n. 3678 del 08/09/1994, dep. 28/10/1994, Panteri, Rv. 201403), ritiene la Corte che con la mancata espressa delimitazione della sua ampiezza ad uno dei riti alternativi in essa indicati, eseguita consapevolmente dall’interessato indicando che l’atto veniva rilasciato per legittimare, in via alternativa, l’esecuzione di una sola delle opzioni in essa previste, debba intendersi che la procura sia stata rilasciata in via cumulativa.

Nè in senso diverso può valorizzarsi l’intervenuta sottolineatura del richiamo al giudizio immediato, in primo luogo in quanto non sicuramente riconducile all’interessato, trattandosi di un tratto di penna che potenzialmente poteva essere stato apposto In epoca successiva alla firma dell’atto, ed in secondo luogo in quanto tale sottolineatura, coesistendo con la duplice opzione non esercitata, relativa al rilascio in via alternativa o cumulativa della procura, non può essere di per sè solo intesa come univocamente volta a limitare esclusivamente a tale attività la procura rilasciata.

2. In merito al contenuto necessario della procura speciale non può che farsi riferimento alla disposizione di cui all’art. 122 cod. proc. pen. che per la validità dell’atto non richiede la presenza di formule sacramentali, ma esclusivamente il rispetto delle forme necessarie a desumerne la riconducibilità al suo apparente sottoscrittore. Ne consegue che se, come nel caso si specie, l’imputato non abbia inteso circoscrivere specificamente il mandato conferito al difensore, lasciandogli ampia possibilità di manovra, non possa per questo ritenersi limitata l’azione del professionista, sulla base di annotazioni parziali, non univoche, e non sicuramente riconducili all’epoca del rilascio ed al suo sottoscrittore, che non denotano l’univoca portata escludente della medesima annotazione.

Nè può soccorrere nel senso voluto dalla difesa, la valorizzazione della data di rilascio dell’atto rispetto alla fase processuale poichè la validità del rilascio non risulta circoscritta ad un determinato ambito temporale.

Nella specie si verte nell’ipotesi di foglio firmato in bianco, rispetto al cui ipotetico uso difforme dalle convenzioni tra le parti non risulta peraltro proposta alcuna denuncia o segnalazione al competente ordine professionale da parte dell’interessato, manifestazioni univoche di volontà contraria alle modalità di esercizio della difesa in assenza delle quali non appare possibile trarre la certezza del non corretto uso dell’atto operato dal difensore di fiducia, legittimato ad esercitare tali poteri in forza della lettera della procura rilasciata.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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