Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16044 PROCEDIMENTO CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Letto il ricorso e il controricorso;

Letta la memoria di parte contribuente e la documentazione allegata;

Vista l’istanza con la quale l’Avvocatura dello Stato dichiara che il contribuente si è avvalso della procedura di definizione della lite pendente di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, e che la domanda di condono è stata ritenuta regolare;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese;

Visto la L. n. 289 del 2002, art. 16.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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