Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-04-2011, n. 13801 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di B.A., persona offesa nel procedimento a carico di P.A., ha proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione disposto in relazione alla notizia di reato a carico di P.A. dal Giudice dell’indagine preliminare presso il Tribunale di Roma, lamentando di aver proposto opposizione alla richiesta di archiviazione e che la decisione del giudice sia stata assunta senza fissare l’udienza camerale, a seguito della valutazione di difetto di rilevanza delle prove richieste, al fine di chiarire il quadro accusatorio, sulla base di quanto già emergente dalla denuncia querela, ritenendo pertanto superfluo lo sviluppo investigativo offerto, valutazione che si ritiene di non condividere.

2. Con atto depositato l’08/07/2011 la difesa ricorrente ha portato a conoscenza questo ufficio della sopraggiunta remissione di querela, con relativa accettazione e contestuale rinuncia all’opposizione proposta, a firma della ricorrente B..
Motivi della decisione

1. La dichiarazione di rinuncia all’opposizione a firma dell’opponente impone di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) e di condannare dell’opponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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