Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 07-07-2010, n. 16043 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

M.F. con citazione del 30 ottobre 2006 chiese al Tribunale di Bari la condanna del comune di Rutigliano alla restituzione di un terreno di sua proprietà suddiviso in due aree, una di mq. 1607, di cui era stata autorizzata per 5 anni l’occupazione d’urgenza in forza di decreto sindacale del 3 agosto 1998, e l’altra di mq. 1380 appresa fin dall’inizio senza titolo;

nonchè al risarcimento dei danni per l’illegittima detenzione degli immobili.

Propose quindi ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. accolto dallo stesso Tribunale con ordinanza 15 novembre 1997, tuttavia riformata a seguito di reclamo del comune, con ordinanza del 14 marzo 2008, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario; per cui siccome l’amministrazione comunale ha insistito nel sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su entrambe le domande, la M. ha proposto ricorso a questa Corte per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse dichiarata invece la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo ad entrambi i terreni:al primo per l’avvenuta scadenza sia del termine per cui era autorizzata l’occupazione, sia di quello per il compimento delle espropriazioni,mentre l’occupazione del secondo da qualificarsi usurpativa era avvenuta in via di mero fatto. Tanto il comune con controricorso, quanto il P.G. hanno chiesto invece che venga confermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia in ordine alla domanda di restituzione dei terreni,che a quella di risarcimento del danno. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Le Sezioni Unite devono rilevare che l’area di proprietà M. estesa mq. 1607 è stata occupata dal comune di Rutigliano a seguito della Delib. di Giunta 28 luglio 1998, n. 263 – contenente la dichiarazione di p.u., nonchè la fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, per la sua efficacia; e del Decreto sindacale del 3 agosto 1998 che ne autorizzava la detenzione per la durata di 5 anni.

E tanto è sufficiente a recepire la giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove i "comportamenti" causativi di danno ingiusto – e cioè, nella specie, l’occupazione e/o la realizzazione dell’opera – costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione;

laddove solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l’azione amministrativa secondo la Consulta, viene meno e la controversia, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno,rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nè giova alla proprietaria che nel corso dell’anno 2003 sia scaduto anche il termine concesso dal menzionato L. n. 2359 del 1865, art. 13, per il compimento delle espropriazioni,perchè lo stabilire se a seguito di tale evento la dichiarazione di p.u. sia divenuta inefficace ovvero sia necessario attendere la scadenza anche del termine di compimento dei lavori e stabilire in quale data ciò sia avvenuto appartiene al merito della controversia e rientra negli accertamenti devoluti al giudice amministrativo, cui spetta la giurisdizione: per configurare la quale è sufficiente prendere atto della presenza del provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. che ha esplicato tutti i suoi effetti, in quanto espressione di un precedente esercizio del potere, riconoscibile come tale perchè deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e non come mera via di fatto.

Questi stessi principi valgono, invece a sottrarre alla giurisdizione amministrativa, le domande relative alla residua superficie di mq.

1370; per la quale le parti concordano nel dedurre che è stata occupata in mancanza non soltanto di un decreto autorizzativo L. n. 865 del 1971, ex art. 20, ma anche di una dichiarazione di p.u.; e la sua apprensione è avvenuta per iniziativa dell’impresa delegata al compimento dei lavori qualche tempo dopo l’immissione in possesso dell’area per la quale era stato ottenuto il Decreto 3 agosto 1998.

Per cui, il Collegio deve ribadire la propria precedente giurisprudenza secondo cui l’azione relativa all’occupazione ed. usurpativa, intesa come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, rientra nella giurisdizione ordinaria, sia che venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata, come nella specie, anche con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.), sia che, attraverso un’abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno (Cass. sez. un. 30254/2008; 19501/2008;

5925/2008).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riferimento alle domande relative al fondo esteso mq. 1607 e quella del giudice ordinario con riterimento alle domande relative al fondo esteso mq. 1380.

L’esito del giudizio a ciascuna delle parti favorevole solo in parte, induce il Collegio a dichiarare interamente compensate tra di esse le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riferimento all’occupazione del fondo esteso mq. 1607 e la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all’occupazione senza titolo del fondo esteso mq.

1380. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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