Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 14021

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, preso atto della richiesta di rogatoria passiva internazionale dell’Autorità giudiziaria romena in data 28.12.2010 nel procedimento penale n. 24D/P/2010 a carico di V.A. + 4 trasmessa il 4.2.2011 dal Ministero della Giustizia alla Corte di Cassazione per l’exequatur giurisdizionale;

ritenuta la propria giurisdizione per provenire la rogatoria da una Autorità giurisdizionale straniera – il Ministero Pubblico- Ufficio territoriale Oradea in Romania – nel rispetto del procedimento previsto dalla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20.4.1959 – L. n. 215 del 1961 – ed avente ad oggetto atti giuridicamente possibili diretti alla acquisizione ed alla conservazione delle prove in ordine ai reati di "appartenenza ad un gruppo criminale organizzato previsto dalla L. n. 39 del 2003, art. 7, comma 1, furto qualificato previsto dall’art. 208 c.p., art. 209 c.p., comma 1, lett. a), e), g), ed i), truffa prevista dall’art. 215 c.p., commi 2 e 3, falso in scrittura privata previsto dall’art. 290 c.p..

Rilevato ancora che le Autorità romene richiedono attività di indagine volte ad individuare i responsabili della importazione irregolare in Romania di dieci macchine agricole rubate in Italia, rispettivamente a Foggia, Taranto, Parma, Bologna, e successivamente a procedere alla generalizzazione ed agli interrogatori degli incolpati. Tali V.A., D.G.P., M.G., T.L. e B.N.O. e che eventuali problematiche correlate al diritto di difesa di potenziali indagati dovranno essere affrontate e risolte in sede di esecuzione conseguente alla ordinanza di exequatur;

ritenuta l’ammissibilità della rogatoria che non è contraria a disposizioni di legge o ai principi generali dell’ordinamento;

atteso che i furti dei mezzi agricoli sono stati commessi nelle province di Parma, Bologna, Foggia e Taranto e che quindi gli atti di investigazione devono essere eseguiti in più ristretti di Corte di appello, e precisamente nei distretti di Bari e di Bologna,dovendosi preferire per l’esecuzione della rogatoria il secondo nel quale dovranno compiersi più atti nel numero e più significativi per il contenuto probatorio.
P.Q.M.

Visto l’art. 696 c.p.p. e art. 724 c.p.p., comma 1 bis..

Determina la competenza della Corte di appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministro della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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