Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2067 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

avv. Stato);
Svolgimento del processo

L’allora colonnello della Guardia di Finanza L.P. partecipava alla procedura selettiva di avanzamento al grado superiore di Generale di Brigata per l’anno 2001, all’esito della quale il predetto era dichiarato sì idoneo, ma in posizione non utile per l’iscrizione in quadro, collocandosi, in particolare, al posto 18° della graduatoria, con punti 27,78.

L’interessato (allo stato Generale di brigata) impugnava innanzi al TAR per il Lazio, con ricorso introduttivo prima e motivi aggiunti poi gli atti di detta procedura deducendone la illegittimità per il vizio di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo, lamentando sotto quest’ultimo profilo, una illegittima penalizzazione della sua posizione.

L’adito Tar – Sezione II – con sentenza n.5995/2007, rigettava il proposto gravame, ritenendolo infondato.

Il dott. L.P. insorgeva avverso detta sentenza, ritenendola erronea ed ingiusta e riproponendo, a sostegno dell’ appello, le doglianze già fatte valere in primo grado.

Questa Sezione con sentenza n.5833 del 7 luglio 2009 dichiarava infondate le censure di eccesso di potere in senso assoluto, mentre riteneva, in parte, meritevoli di accoglimento le doglianze di eccesso di potere in senso relativo e precisamente il profilo di illegittimità costituito dal difetto di motivazione "in riferimento all’applicazione dei criteri di valutazione alle posizioni dell’odierno appellante e dell’appellato Gen.R.D..".In tali sensi e limiti gli atti impugnati venivano annullati con espressa "salvezza delle ulteriori determinazioni che l’Amministrazione andrà ad assumere in sede di parziale rinnovo della procedura di valutazione".

Avuto riguardo a quanto statuito da questa Sezione con la suindicata pronuncia, la Commissione Superiore d’Avanzamento si è riunita in data 13 maggio 2010 e ha proceduto alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, sottoponendo, in particolare, la posizione dell’appellante a nuova valutazione, ai sensi dell’art.34 del dlgs n.69/2001, all’esito della quale il Gen. P. è stato collocato al 12° posto bis della graduatoria (posizione non utile per lì iscrizione in quadro), con il punteggio di 27,93/30.

L’interessato ha impugnato con il rimedio di cui all’art.37 della legge n.1034/1971 (ora, art.112 c.p.a) tale valutazione, con richiesta di nullità del provvedimento assunto dalla CSA all’esito del procedimento di rinnovazione del giudizio, con la richiesta dell’ordine al Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato a mezzo di ulteriore ripetizione del giudizio di avanzamento in un determinato termine e con la nomina di un commissario ad acta in ipotesi perdurante inerzia dell’Amministrazione.

Con l’instaurato giudizio di ottemperanza il Gen. P. sostiene la violazione o comunque l’elusione del giudicato formatosi sulla decisione n.5833/2009 di questa Sezione, rivelandosi, a suo avviso, il rinnovato giudizio di avanzamento in contrasto con le statuizioni assunte da questo Consiglio di Stato con la succitata sentenza d’appello.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata.
Motivi della decisione

Il Collegio deve in primo luogo vagliare le condizioni di ammissibilità del proposto ricorso pur emergenti in relazione alla peculiarità della controversia qui introdotta, in riferimento agli elementi del petitum e della causa petendi dedotti col proposto gravame.

Il ricorso è ammissibile.

La Sezione è ben a conoscenza di alcune sue pronunce di inammissibilità di ricorsi per ottemperanza proposti in relazione ad altrettante controversie aventi ad oggetto il giudizio di avanzamento rinnovato a seguito di decisioni giurisdizionali (cfr decisione n.9290 del 2009) ma non è questo il caso che ci occupa.

Ai fini dell’ammissibilità, occorre prendere atto che l’obbligo conformativo derivante dal decisum di cui si chiede l’ottemperanza non si configura come un vincolo integrale dell’attività amministrativa, atteggiandosi, invero come un ordine di rinnovare la valutazione, emendando quella in precedenza formulata dalla Commissione Superiore di Avanzamento del vizio rilevato, precisamente, quello della carenza ed incongruità della motivazione posta a fondamento della procedura selettiva originariamente impugnata.

Ora se quello suindicato è il senso e la portata delle statuizioni rese con la decisione n.5833/2009, deve riconoscersi che la prospettazione difensiva articolata dall’interessato in chiave di elusione del giudicato può essere fatta valere in sede di proposizione del rimedio ex art.37 della legge n.1034/1071 (ora art.112 c.p.a.) proprio perché qui viene in rilievo un obbligo cogente ed eseguibile da parte della Pubblica Amministrazione.

In altri termini, il contenuto dispositivo della decisione va letto come impositivo di un obbligo che, in linea di massima può essere portato ad esecuzione dall’Amministrazione con l’azione di ottemperanza fatta salva, naturalmente, come più innanzi si va ad osservare, l’indagine volta a verificare in concreto se l’azione posta in essere dall’Amministrazione con il rinnovato giudizio si riveli o meno sostanzialmente elusiva delle sollecitazioni contenute nella sentenza di merito.

Ove quindi l’ordine recato dalla qui ottemperanda decisione venga (ragionevolmente) letto nei sensi e nella misura testè illustrata e tenuto altresì conto del principio della economicità dei giudizio giurisdizionale, il thema decidendum introdotto con il ricorso all’esame, in quanto intimamente correlato al rapporto conosciuto e definito con le statuizioni irrevocabili della decisione n.5833/09 (cfr Con Stato Sez. IV 15 giugno 1999 n.1020) può farsi rientrare nell’ambito della cognizione riservata al giudice dell’ottemperanza.

Ciò premesso, il rimedio giurisdizionale all’esame, ancorchè ammissibile, si appalesa, nel merito infondato.

Come accennato in punto di fatto, l’appello è stato accolto in ragione della rilevata fondatezza delle doglianze di difetto di motivazione in riferimento all’applicazione dei criteri di valutazione alle posizioni del Gen. P. e del pari grado D., sicchè in relazione alla natura, portata e limiti del decisum di merito emesso da questa Sezione, il Collegio è chiamato verificare in ordine agli atti posti in essere in sede di rinnovo delle operazioni del giudizio di avanzamento al grado superiore per l’anno 2001 (in relazione agli effetti conformativi già enunciati in sede di delibazione di ammissibilità del ricorso) la sussistenza di una motivazione sufficiente oltrechè idonea a giustificare la valutazione dei due candidati, come in concreto operata a mezzo, appunto, degli atti recanti la rinnovata valutazione.

Dunque in esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di cui si chiede l’ottemperanza la Commissione Superiore di Avanzamento, riunitasi nella seduta del 13 maggio 2010, ha proceduto al rinnovo del giudizio in questione ed ha effettuato una nuova valutazione della posizione del dott. P. in relazione a quella del pari grado dr. D..

L’ufficiale qui ricorrente che sulla scorta dell’originario giudizio d’avanzamento impugnato in primo e secondo grado si era visto attribuire il punteggio finale di merito di 27,78, all’esito delle operazioni di rinnovo della valutazione "de qua" poste in essere nella predetta seduta è stato giudicato idoneo con il punteggio finale di merito di 27,91/30, con un incremento di punteggio (rispetto a quello in precedenza conseguito) di 0,13 e conseguente collocazione al posto 12 bis della graduatoria finale.

In particolare, con specifico riferimento ai vari parametri che concorrono al giudizio di avanzamento come contemplati dalla legge n.1137 del 12 novembre 1955, sono state oggetto di revisione, in senso migliorativo per il candidato P., le seguente voci:

lettera a) " qualità morali, di carattere e fisiche", cui è stato attribuito il punteggio di 27,94 (rispetto al precedente27,60;

lettera b) "benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche…" con punti 27,94 8 rispetto al precedente punteggio di 27,80;

lettera d) "attitudine ad assumere incarichi di grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione", con punti 27,79 (rispetto ai precedenti punti 27,78).

In ragione del maggior punteggio complessivamente attribuito (come sopra descritto) il giudizio finale conseguito dal P. si rivela certamente migliorativo (12° posto bis rispetto all’originario 18° posto), ma comunque recessivo rispetto alla posizione del pari grado D. (positivamente scrutinato ed iscritto in quadro), attributario del punteggio di 27,96/30).

Ebbene, ritiene il Collegio che l’attività valutativa posta in essere dalla CSA in sede di rinnovo del giudizio di avanzamento sia stata nella specie correttamente esercitata in relazione alla sufficiente e congrua motivazione all’uopo fornita a giustificazione dell’ esperita valutazione.

Invero, la semplice lettura del verbale descrittivo delle operazioni di che trattasi, comprensivo delle varie schede appositamente redatte, consente di rilevare l’esposizione di una motivazione in grado di sorreggere adeguatamente l’operato della Commissione di avanzamento, lì dove, in particolare dai predetti atti (per il contenuto dagli stessi recato) è possibile cogliere, da un lato, l’avvertita esigenza di formulare un diverso, migliorativo apprezzamento delle qualità vantate dal P. in riferimento alle voci di giudizio per le quali originariamente era stato attribuito un punteggio meno lusinghiero e dall’altro lato l’impossibilità, sulla scorta dei dati caratteristici e di carriera, di attribuire un punteggio differenziale diverso (nel senso di ancora più alto) da quello in concreto attribuito.

Più specificatamente, la motivazione resa dalla CSA dà adeguata contezza del proprio operato in relazione sia al "valore"in senso assoluto delle qualità fatte registrare dal P. sia in senso relativo rispetto a quelle pure attribuibili al D., in un giudizio di tipo dualisticooppositivo che pure è stato oggetto di valutazione da parte della CSA in sede di rinnovo di valutazione, in riferimento, appunto, a dei titoli che il ricorrente ritiene di vantare in più rispetto al parigrado chiamato in causa.

In definitiva, nella specie non è rilevabile, in ordine al criterio valutativo utilizzato dalla Commissione né un difetto di motivazione né la sussistenza di un motivazione incongrua o irragionevole dalla quale si possa dedurre un iter argomentativo abnorme, tale da falsare, a danno del ricorrente, le operate operazioni di rinnovo di giudizio d’avanzamento poste in essere in esecuzione delle statuizioni rese da questa Sezione.

Quanto al merito del punteggio e cioè alla misura numerica in cui è stato espresso il relativo apprezzamento (per ciascuna delle voci in discussione) in proposito vale qui richiamare l’orientamento giurisprudenziale costantemente affermato da questo Consesso (dal quale non si ha motivo di discostarsi) secondo cui il giudizio selettivo in questione è connotato da un alto tasso di discrezionalità tecnica per cui le relative valutazioni sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo in presenza di manifesta e macroscopica illogicità (cfr Cons Stato Sez.IV 16 marzo 2010 n.1533;idem 24 dicembre 2009n.8758; 22 dicembre 2006 n.6847), nella specie non riscontrabile.

Infine, "a chiusura del cerchio", non si può non fare proprio l’ulteriore arresto giurisprudenziale, per il quale se dalla sentenza non deriva, come nella specie, un effetto conformativo necessitato (nei sensi propugnati dal ricorrente) la pretesa dell’interessato ufficiale di ottenere la promozione al grado superiore si appalesa inammissibile (cfr Cons Stato Ad Pl. n.7 del 14 luglio 1998;idem Sez.IV 9 gennaio 2001) proprio perché non è consentito dilatare il contenuto della decisione fino comprendervi statuizioni in essa non contemplate (cfr Cons Stato Sez.IV n.626 del 1999).

Ora, se il contenuto precettivo recato dalla decisione n. 5833/2009 è quello (e soltanto quello) di imporre all’Amministrazione di rinnovare il giudizio di avanzamento nonché di fornire una sufficiente, congrua motivazione di tale "nuove" operazioni di valutazione, deve dedursi che in concreto l’obbligo imposto dal giudice, in relazione alla sua consistenza, è stato correttamente eseguito con l’attività amministrativa posta in essere dalla Commissione di avanzamento nella seduta del 13 maggio 2010 in ottemperanza delle statuizioni di merito rese da questa Sezione, senza che in essa sia dato cogliere la sussistenza del vizio di violazione e/o elusione del giudicato.

In forza delle suesposte osservazioni il ricorso per ottemperanza qui proposto è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla specificità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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