Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-07-2010, n. 16040 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1501 del 4 agosto 2009 il Tribunale di Palermo – giudice del lavoro – ha dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla controversia instaurata con ricorso in data 28 marzo 2007 da L.C.C. contro l’Ente di sviluppo agricolo – ESA -, di cui era stata dipendente fino al 1^ agosto 1997, per l’accertamento del diritto alla qualifica di dirigente superiore a decorrere dal 27 luglio 1988 e la condanna al pagamento delle differenze retributive, anche agli effetti del trattamento di fine rapporto e della contribuzione previdenziale.

La cassazione della sentenza è chiesta da L.C.C. con ricorso articolato in due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso l’ESA.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato formalmente proposto nelle forme dell’impugnazione ordinaria per cassazione contro sentenza di primo grado ed è perciò come tale inammissibile.

Il ricorso, infatti, non è suscettibile di conversione in ricorso per regolamento preventivo della giurisdizione, non essendo il regolamento proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto, come nel caso di specie, limitata alla giurisdizione, sentenza sottoposta perciò al rimedio dell’appello.

Tale regola è rimasta ferma anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che ha disciplinato la translatio iudicii, risultandone anzi da quest’ultima rafforzata, sia perchè le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma 3, ultima parte, del suddetto art. 59, sia perchè, anche nel nuovo sistema processuale, in materia di giurisdizione il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini giudiziali distinti (vedi Cass., sez. un., 8 febbraio 2010, n. 27169).

Nella parte dedicata allo svolgimento del fatto, però, viene riferita una complessa vicenda processuale svoltasi dinanzi al giudice amministrativo e culminata nella decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia n. 673/2006 con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa in ordine alla pretesa sostanziale di L.C.C. all’inquadramento nella qualifica di dirigente superiore dal 27.7.1988. Il ricorso, perciò, inammissibile come ricorso ordinario e quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto reale negativo di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, e cioè che sia stato ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e sia riferibile a sentenze che costituiscano altrettante decisioni declinatorie della potestas iudicandi, non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda (vedi Cass., sez. un., 20 ottobre 2006, n. 22521).

I requisiti per la conversione sono in astratto sussistenti: a) sebbene sia stato notificato all’Ente presso l’Avvocatura generale dello Stato e non presso l’Ente medesimo (non rientrando il ricorso per risoluzione di conflitto tra i mezzi di impugnazione e risultando svincolato dai processi nei quali sono state emesse le sentenze: vedi Cass., sez. un., 11 settembre 2008, n. 23384), la nullità è stata sanata dalla costituzione dell’ente mediante rituale controricorso;

b) secondo le allegazioni del ricorrente, i giudici dei due diversi ordini hanno entrambi, con provvedimento in forma di sentenza, declinato la giurisdizione. In concreto, però, non è sussistente il secondo degli indicati requisiti, perchè non risulta depositata, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, copia autentica della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, documento indispensabile per accertare l’effettiva sussistenza conflitto e risolvere la questione di giurisdizione con l’annullamento dell’una o dell’altra delle statuizioni in contrasto.

Esclusa, pertanto, la possibilità della conversione in domanda di risoluzione di conflitto reale negativo di giurisdizione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, determinate le prime in Euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori, e i secondi in Euro 3.000,00 (tremila/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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