Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 14015 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 1 luglio 2010, depositata in cancelleria il 2 luglio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava le istanze avanzate nell’interesse di F. A., detenuto in espiazione pena per anni dodici di reclusione, volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) o la detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis), ovvero la semilibertà ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 50).

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il F. chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 546 c.p.p., lett. e) e L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, art. 47 ter, comma 1 bis e art. 50. Il provvedimento gravato, nonostante la favorevole relazione di sintesi in cui si da atto del positivo percorso intramurario svolto dal soggetto e della positiva adesione al trattamento rieducativo, ha adottato motivazioni inaccettabili come il riferimento all’esiguo periodo intramurario insufficiente a dar spazio all’applicazione della finalità afflittiva e retributiva della pena che esula dalla valutazione del giudice dell’esecuzione.

Viene valutata come sussistente una pericolosità sociale per contro non asseverata nè dalla sentenza di condanna nè dalla relazione citata. Irricevibili sono anche le argomentazioni del giudice attinenti a una presunta inadeguatezza alla cura del figlio per il solo fatto che il richiedente sia stato condannato per l’omicidio della madre. Nè è dato comprendere quali siano le ravvisate ‘problematiche psicologichè cui si fa riferimento nel provvedimento gravato, nè quali siano gli atteggiamenti incompatibili. L’ordinanza è priva dunque di motivazione per essere meramente assertiva e priva di valore argomentativo.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

3.1 – Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (cfr., tra le tante decisioni, Cass., Sez. 1, 29 novembre 2000, n. 9591, Pilo, rv. 218235 e Sez. 1, 8 ottobre 1993, n. 3998, Nicefaro) che, in tema di ammissione a misure alternative alla detenzione, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative. E’ fin troppo evidente che il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postulano che il processo rieducativo si sia già realizzato e quindi possa formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente poter formulare un giudizio prognostico sulla fronteggiabilità della pericolosità residua con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario.

3.2 – Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, quanto alla a-vanzata richiesta di misure alternative, si è lasciato andare a motivazioni apodittiche e generiche (oltre che erronee) che non si radicano nella valutazione concreta se il ricorrente abbia dimostrato di aver avviato o meno un progetto di revisione critica del proprio operato nell’ambito di un progetto concreto, nè ancora le proprie determinazioni in punto di sussistenza di pericolosità sociale a parametri che non siano meramente soggettivi, vanificando oltretutto in modo non motivato (se non richiamando una funzione afflittiva e retributiva della pena che nulla hanno a che fare con l’accesso alle misure alternative) il contenuto della relazione di sintesi in atti a contenuto di per sè positivo che non viene criticamente vagliato. Le affermazioni meramente assertive espresse in relazione al futuro rapporto del F. con il figlio (in dipendenza del fatto che l’omicidio commesso dal condannato riguardava la madre) sì palesano come semplici opinioni senza la validazione di un supporto scientifico o relazionale da parte degli organi preposti alla osservazione personologica su tale specifico caso.

Non è stato quindi esaminato se il richiedente, alla luce del percorso trattamentale intramurario svolto, e non in relazione al reato commesso, abbia dato oppure no segni tangibili di un instaurando recupero e di un efficace disconoscimento della valenza illecita delle propria pregressa condotta delinquenziale. La motivazione del provvedimento impugnato è, quindi, carente e privo del contenuto minimo di legittimità tanto da dover essere in questa sede annullato.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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