Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2064 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n.4826/09 del 27 febbraio 2009 la corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – in riforma del decreto della Corte d’Appello di Roma accoglieva la richiesta di equa riparazione formulata ai sensi della legge n.89/2001 dal sig. D.M.W. e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del predetto della somma di euro 30.000 "oltre interessi dalla data della domanda al saldo e alle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.000 oltre accessori di legge e per il giudizio di cassazione in euro 1.200 oltre spese generali ed accessorie come per legge ".

L’interessato provvedeva in data 2023 marzo 2010 a notificare al suindicato Ministero atto di diffida e messa in mora, senza che sia stata data esecuzione alla sentenza di cui si discute l’ottemperanza.

Di qui il ricorso per ottenere l’integrale esecuzione del decisum della Cassazione, con la richiesta a questo Consiglio di Stato di adottare tutte la misure idonee ad assicurare l’ottemperanza, provvedendo, ove occorra, alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.

Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato e va accolto.

Ed invero il giudicato che discende dalla sentenza della Cassazione indicata in epigrafe comporta l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere ad effettuare il pagamento di quanto statuito nella sentenza stessa e a tale obbligo l’Amministrazione finora si è sottratta.

Risultando osservate le formalità per la corretta instaurazione del rapporto processuale, il gravame per l’ottemperanza va accolto e conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento in questione nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale dei Servizi del Ministero delle’Economia e delle Finanze ovvero un suo delegato, Commissario ad acta, perché provveda, con facoltà di subdelega, entro 60 giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato di che trattasi, a spese dell’Amministrazione.

Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna al Ministero della Giustizia il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione per dare completa ottemperanza alla sentenza di cui all’epigrafe e, nell’eventualità di perdurante inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perché provevda in via sostitutiva.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00 oltre IVA e CPA e il compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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