Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-07-2010, n. 16038 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di P.M. e conferma la decisione del Tribunale di Terni n. 314 del 15.4.2003, con la quale, ritenuta la giurisdizione ordinaria sulla controversia, era stata giudicata priva di fondamento la domanda proposta contro l’amministrazione datrice di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per l’accertamento del diritto ad essere inquadrato con decorrenza (OMISSIS) nell’Area (OMISSIS), profilo professionale di "accertatore del lavoro", nell’assunto che il contratto collettivo integrativo avesse sostituito con tale qualifica la figura professionale di "addetto alla vigilanza", Area (OMISSIS), che gli era stata attribuita, e per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle consequenziali differenze retributive con la decorrenza indicata.

2. La Corte di appello di Perugia motiva il rigetto dell’impugnazione essenzialmente sulla considerazione che il dipendente, già inquadrato nella 6^ qualifica funzionale secondo la classificazione pubblicistica, nel sistema delle aree introdotto dal CCNL 1998 – 2001 non poteva che essere inquadrato in Area (OMISSIS), posizione economica 3, come previsto dal detto contratto.

3. Il ricorso di P.M. si articola in tre motivi, resiste con controricorso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato per un unico motivo. Il controricorrente e ricorrente incidentale deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Sebbene la questione di giurisdizione prospettata nel ricorso incidentale (in particolare, difetto di giurisdizione ordinaria sulla pretesa relativa al periodo di lavoro (OMISSIS) – (OMISSIS)), di per se considerata, rivesta carattere pregiudiziale per una parte della controversia, il Collegio ritiene di dovere procedere anzitutto all’esame del ricorso principale, in ossequio al più recente orientamento della Corte, secondo cui il ricorso incidentale condizionato della parte totalmente vittoriosa che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito è ammissibile se l’impugnazione è sorretta da un adeguato interesse della parte, riscontrabile solo nel caso in cui il ricorso principale si mostri fondato (Cass. S.u. 15 luglio 2009, n. 16504; 6 marzo 2009, n. 5456;

30 ottobre 2008, n. 26018; 31 ottobre 2007, n. 23019).

3. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL 1998 – 2001 comparto Ministeri e del D.L. n. 463 del 1983, art. 3, conv. in L. n. 638 del 1983.

Sostiene il P. che il contenuto delle mansioni attribuite dalla legge agli addetti alla vigilanza, professionalmente superiori a quelli previste dal contratto integrativo per il profilo professionale di "accertatore del lavoro", non consentiva il meccanico inquadramento nell’area (OMISSIS) prevista dall’art. 13 CCNL, ma doveva trovare applicazione l’art. 16 dello stesso contratto sulla base dei reali contenuti del livello professionale, non potendosi ammettere che, secondo le previsioni del contratto integrativo, fosse richiesto il superamento di un corso-concorso per accedere all’Area (OMISSIS) per svolgere compiti addirittura di livello inferiore. In tali sensi è sostanzialmente formulato il quesito di diritto che conclude il motivo.

3.1. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione in relazione all’affermazione del giudice del merito secondo cui i compiti del P. corrispondevano alla figura professionale di assistente dell’ispettorato del lavoro, di addetto cioè a semplici compiti istruttori, mentre ben diverse e maggiormente qualificate erano le funzioni proprie dell’addetto alla vigilanza.

3.2. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 e vizio della motivazione, per avere il giudice di appello ritenuto non dubbia l’interpretazione delle norme contrattuali collettive alla controversia e omesso di espletare il procedimento previsto dalla norma.

4. Il ricorso deve essere rigettato, risultando infondato il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo, mentre la sanzione dell’inammissibilità va applicata al terzo motivo.

4.1. Va disattesa la tesi sostenuta con il primo motivo di ricorso, secondo cui la classificazione operata dall’amministrazione non sarebbe corrispondente alle mansioni proprie del profilo professionale di "addetto alla vigilanza", e ciò in violazione delle disposizioni contrattuali correttamente interpretate.

L’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1998-2001 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni mediante accorpamento delle nove qualifiche funzionali, previste anteriormente alla "contrattualizzazione", in tre aree:

Area (OMISSIS) – comprendente i livelli dal (OMISSIS) al (OMISSIS);

Area (OMISSIS) – comprendente i livelli dal (OMISSIS) al (OMISSIS);

Area (OMISSIS) – comprendente i livelli dal (OMISSIS) al (OMISSIS) ed il personale del ruolo ad esaurimento. Il comma 4 del citato articolo dispone che ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita.

L’art. 16, poi, detta le norme di prima applicazione e, al comma 1, (che rappresenta la disposizione che effettivamente rileva nella controversia) dispone che il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l’attribuzione dell’area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. (OMISSIS) di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La tabella (OMISSIS), relativa alla "trasposizione automatica nel sistema di classificazione", stabilisce la corrispondenza tra qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980 e le aree e le nuove posizioni economiche, corrispondenza che, per tutti i dipendenti già inquadrati in 6^ qualifica funzionale, conduce alla classificazione in area (OMISSIS) posizione economica (OMISSIS).

4.2. Il P., quindi, inquadrato in (OMISSIS) q.f. non poteva che essere classificato in posizione (OMISSIS) e nessun contrasto è possibile ravvisare tra l’automatismo previsto dal contratto e norme imperative.

Già, con riguardo al lavoro subordinato privato di diritto comune, la giurisprudenza della Corte ha affermato che deve ritenersi conforme al disposto dell’art. 2103 c.c., la clausola del contratto collettivo che introduca meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo la fungibilità di mansioni che esprimano in concreto diverse professionalità (vedi Cass. S.u. 24 novembre 2006, n. 25033).

Ma, nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale (il tasso di specialità è stato più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: vedi in particolare, C. cost. nn. 313/1996; 309/1997, 89/2003, 199/2003), è proprio l’art. 2103 c.c., a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell’inquadramento alle mansioni svolte, che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art, 52, comma 1, periodo 2, non possono avere effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

4.3. Ne deriva l’erroneità dell’eventuale riferimento al disposto dell’art. 2103 c.c., ovvero degli artt. 2071 e 2095 c.c..

La giurisprudenza della Corte, infatti, afferma che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo "statuto" di tale rapporto di lavoro), il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193) Più specificamente, per il personale "contrattualizzato", il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1). E dunque, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, si riferisce (art. 30, comma 1 bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34 bis, comma 1, quanto ai concorsi per l’assunzione); di conseguenza, il sistema di inquadramento per aree sostituisce quello per categorie, di cui all’art. 2095 c.c. (vedi Cass. S.u. 8 maggio 2006, n. 10419).

4.4. Conclusivamente, nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), di tutto il personale già inquadrato nella soppressa (OMISSIS) qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il (OMISSIS), non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, nè è ravvisabile altra causa di nullità (art. 1418 c.c.), giacchè nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

In questi sensi si è già espressa ripetutamente la giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte: sent. 19 dicembre 2008, n. 29829, con specifico riguardo alla contrattazione del comparto Ministeri;

sent. 10 marzo 2009, n. 5726, 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676, in relazione al CCNL comparto scuola).

4.5. Le considerazioni che precedono assorbono l’esame del secondo motivo del ricorso principale, siccome alla verifica dei profili professionali e delle mansioni svolte all’atto del nuovo inquadramento non può attribuirsi alcuna rilevanza e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata per questa parte (art. 384 c.p.c., comma 2). Invero, è totalmente irrilevante che il contratto integrativo abbia disegnato un profilo professionale di Area (OMISSIS) – "accertatore del lavoro" – con mansioni (a dire del ricorrente) addirittura di livello inferiore a quelle già svolte di "addetto alla vigilanza" di (OMISSIS) q.f., inquadrato in (OMISSIS), ma con la previsione di un percorso professionale per l’accesso in area (OMISSIS).

4.6. Il terzo motivo va dichiarato inammissibile perchè non si conclude con la formulazione del quesito di diritto secondo le prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile alle impugnazioni di provvedimenti pubblicati dopo l’entrata vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009).

5. Alla stregua di quanto precisato al punto n. 2, il rigetto del ricorso principale produce, per il mancato avveramento della condizione, l’assorbimento del ricorso incidentale per difetto di interesse al suo esame.

6. La soccombenza del ricorrente principale ne comporta la condanna al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di Cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione, determinate le prime in Euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori, e i secondi in Euro 3.000,00 (tremila/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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