Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2063 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n.400/2008 del 22/7/2008 la corte di Appello di Perugia, in accoglimento della relativa richiesta di equa riparazione ai sensi della legge n.89/2001 presentata dalle odierne ricorrenti condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 10.000,00(diecimila) in favore di ciascuna delle ricorrenti e al rimborso delle spese processuali per complessivi euro 1.200 oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA.

Tale decreto non veniva impugnato (come da attestazione del competente ufficio giudiziario del 12/5/2010).

Gli interessati, dopo aver proceduto a notificare all’Amministrazione atto di diffida e messa in mora, hanno chiesto con il ricorso all’esame che questo Consigli di Stato adotti le misure necessarie ad assicurare l’ottemperanza al decreto in epigrafe indicato, provvedendo, ove occorra, alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.

Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in altra parte va accolto, in quanto fondato.

Invero, come rappresentato dalla difesa di parte ricorrente con memoria del 14 febbraio 2011 8 (ed altresì evidenziato dalla documentazione allegata alla predetta nota) l’Amministrazione intimata h a provveduto a corrispondere a ciascuna delle ricorrenti la somma capitale di euro 10.000,00 (diecimila), per cui in parte qua il rimedio giurisdizionale per ottemperanza qui esperito va dichiarato improcedibile, mentre si appalesa fondato per la restante parte, perdurando l’inerzia a pagare gli altri emolumenti pure dovuti per il titolo di cui sopra.

In particolare restano da corrispondere gli interessi legali sulla somma capitale corrisposta, nonché le somme riconosciute come dovute a titolo di spese del giudizio instaurato presso la Corte d’Appello di Perugia liquidate complessivamente in euro 1.200,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CAP.

Essendosi a tale obbligo di pagamento l’Amministrazione sottratta, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso per ottemperanza, dovendo qui sancire, siccome sancisce, l’obbligo dell’Amministrazione della giustizia di adottare i provvedimenti di pagamento nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa e/o notificazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero un suo delegato, Commissario ad acta., perché provveda, con facoltà di subdelega, entro 60 giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato (nella parte s’intende, sopra illustrata), a spese dell’Amministrazione.

Le spese e competenze del presente giudizio seguono la soccombenza (parziale) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile e per la restante parte lo accoglie e, per l’effetto, assegna al Ministero della Giustizia il termine di giorni 30, decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione, per dare completa ottemperanza al decreto in epigrafe e, nell’eventualità di perdurante inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perchè provveda in via sostitutiva.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento) oltre IVA e CPA e il compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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