Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 14009 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 22 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 12 gennaio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia nell’accogliere l’istanza avanzata nell’interesse di C. L. di detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis) rigettava per contro quella di affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47). a. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il C. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale; veniva per vero rilevato che permangono a tutt’oggi dubbi sulla identità fisica della persona detenuta, con violazione dell’art. 667 c.p.p.; inoltre il Tribunale ha ritenuto che il C. non fosse meritevole della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale sulla base di precedenti penali ascritti ad altro soggetto (sempre C.L., ma nato a (OMISSIS)) e per reati commessi nel (OMISSIS) quando è lo stesso Tribunale che da atto che l’odierno ricorrente è giunto in Italia nel (OMISSIS). In realtà il prefato è nato sì il (OMISSIS), ma a (OMISSIS) e a suo carico vi è solamente un reato per detenzione di sostanze stupefacenti e per falso in patente di guida, mentre il reato di evasione è ancora sub iudice;

b) contraddittorietà, non congruità e manifesta illogicità dell’impugnata ordinanza; gli atti fanno riferimento in realtà a due soggetti differenti, mentre nulla riferisce sul punto il Tribunale nella propria ordinanza che è da reputarsi contraddittoria anche in relazione all’attività lavorativa che viene indicata come a tempo indeterminato e, nello stesso istante, come precaria.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Occorre preliminarmente rilevare come spetti al giudice dell’esecuzione, che, investito "in executivis" dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell’erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza, verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio. In caso di esito positivo dell’accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l’espressa previsione dell’art. 668 c.p.p., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorchè con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto (Cass., Sez. 1, 22 gennaio 2009, n. 13564, rv. 243436, Ristic).

3.2. – Ciò posto deve rilevarsi che, nella fattispecie, nessuna censura in punto di errata identificazione è stata sollevata dal ricorrente innanzi al giudice dell’esecuzione, essendo stata infatti proposta la relativa questione, per la prima volta, solo davanti a questa Corte di legittimità.

Inoltre deve osservarsi che, a prescindere dalle rilevate incongruenze peraltro di scarsa incidenza sul tema dibattuto e di prospettata incertezza di identità, il C. è stato chiamato pur sempre a rispondere, in relazione al suo vero nome come prospettato dalla stessa difesa, in tempi più recenti, di fatti gravi e tali da far sì che il Tribunale di Sorveglianza potesse formulare, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, che il ricorrente non avesse in concreto dimostrato di aver avviato un progetto di revisione critica del proprio operato nell’ambito di un fattivo progetto, stante altresì la rilevata pericolosità sociale per quanto emergente degli atti di causa. Questi motivati rilievi hanno pertanto correttamente impedito al giudice dell’esecuzione di esprimere un giudizio favorevole circa la ravvisabilità di segni tangibili di un instaurando recupero, facendo ritenere che non sia in atto, da parte del C. un efficace apprezzamento della valenza illecita delle propria pregressa condotta delinquenziale in linea del resto con i rilevati precedenti penali, facendo di conseguenza temere per una più che probabile ricaduta nella devianza.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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