Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14406 circolazione stradale

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata il 17 giugno 2008, che, in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di primo grado (che, a sua volta, ne aveva rigettato la domanda introduttiva per mancata prova delle modalità dello scontro), perchè entro il termine per proporre appello (9.4.2006) l’impugnazione era stata proposta con ricorso – sul presupposto dell’applicabilità del sopravvenuto L. n. 102 del 2006, art. 3 ed in violazione del principio di "ultrattività" del rito con il quale il giudizio era stato introdotto in primo grado – ed essendo la notifica dell’impugnazione intervenuta dopo il decorso del termine per l’appello.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando "violazione di legge", chiede alla Corte se "nel caso di modifica al codice di procedura civile, ove non venga prevista una disciplina transitoria, in ordine ai giudizi iniziati prima dell’emanazione e della pubblicazione della legge istitutiva della modifica entrata in vigore, l’applicabilità o meno della nuova norma sussista anche nel caso di appello della sentenza di primo grado resa nelle more della pubblicazione della legge e della successiva entrata in vigore". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce omessa o carente motivazione perchè la Corte non avrebbe motivato le ragioni che l’avevano indotta, all’inizio del procedimento di appello, a disporre la notifica del decreto ed a rigettare le eccezioni di rito formulate dal Fondo Vittime della Strada.

3. Resistono con controricorso, in cui chiedono il rigetto del ricorso, la B.M. S.r.l., le Assicurazioni Generali quale impresa designata per la Regione Veneto per il F.G.V.S., nonchè le Assicurazioni Generali, nella qualità di assicuratore per la R.C.A. del veicolo di proprietà della predetta società B.M., la quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato presso il procuratore domiciliatario. L’eccezione è infondata: è vero che la notifica del ricorso per cassazione alle Generali, quale assicuratrice R.C.A. della B.M. non è stata indirizzata al procuratore domiciliatario T.F.T. in Mestre, ma è altrettanto vero che allo stesso il ricorso è stato consegnato quale procuratore domiciliatario delle altri parti da lui rappresentate (la B.M. ed il Bi.). Orbene, in tale situazione, non è ravvisabile l’inesistenza della notificazione, in quanto essa non è del tutto mancata e non è stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei (v., da ultimo, Cass. n. 25350/09; 621/07, nonchè S.U. 3075/03), mentre si tratta del domicilio eletto e del procuratore domiciliatario, sia pure indicato nelle "relate" solo come procuratore delle altre parti assistite dallo stesso. Ciò non configura neanche un’ipotesi di nullità, alla luce del recente orientamento di questa S.C., secondo cui la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (Cass. S.U. 29290/08; 18034/09; 6051/10). In ogni caso, l’intimata Compagnia, nella descritta qualità, correttamente indicata ed individuata come destinataria dell’impugnazione (Cass. S.U. n. 14024/10) si è costituita nel presente grado (anche qui per mezzo del medesimo difensore della B.M. S.r.l.), di modo che l’atto ha indubbiamente raggiunto il proprio effetto, nonostante l’erronea indicazione del procuratore domiciliatario nella richiesta di notifica.

4. Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa S.C. in tema di cosiddetta ultrattività del rito. E’ giurisprudenza pacifica che, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anzichè con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. 27 maggio 2010 n. 12990;

Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 14/12/2007, n. 26294). Pertanto, nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’appello, proposto avverso sentenza pronunciata all’esito di giudizio celebrato in primo grado con rito ordinario, si rivela inammissibile allorchè la notifica del ricorso sia avvenuta, come nella specie, dopo la scadenza del termine d’ impugnazione.

5. Il secondo motivo è inammissibile, per mancanza del "momento di sintesi", oltrechè per l’assoluta indeterminatezza della sua stessa formulazione.

6. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della mutevolezza del quadro normativo e dell’assenza, all’epoca, di un regime transitorio, per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

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