Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2059 dirigenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Stato Maurizio Greco per l’Amministrazione;
Svolgimento del processo

Il dottor M.M., funzionario in servizio presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di nomina del dottor S. A. a dirigente generale, livello di funzione C, nel ruolo dei dirigenti dell’amministrazione penitenziaria.

A sostegno dell’appello. ha dedotto:

1) travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del principio dell’autovincolo; violazione dei principi di trasparenza e imparzialità ex art. 97 Cost. (in relazione all’affermata assenza di contrasto tra la nomina del dottor A. e l’esito, favorevole all’odierno appellante, di precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da questi proposto);

2) ulteriore travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, nr. 63 (in ordine alle affermazioni del T.A.R. che esasperano la fiduciarietà e la discrezionalità che connotano il conferimento degli incarichi dirigenziali come quello per cui è causa);

3) ulteriore travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà; irragionevolezza (in relazione alla reiezione della censura relativa all’essere avvenuta la censurata nomina da parte di un Governo già decaduto);

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. nr. 63 del 2006 (in relazione alla reiezione della censura con la quale si era sottolineata la carenza in capo al dottor A. dell’idoneità a svolgere incarichi superiori).

Resistono il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il controinteressato in primo grado dottor S. A., assumendo l’infondatezza dei motivi d’appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 1 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. È impugnata la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal dottor M.M., già dirigente superiore inserito nel ruolo di anzianità dei Dirigenti Superiori Amministrativi dell’Amministrazione Penitenziaria e ora inquadrato nella nuova carriera dirigenziale ex art. 26, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, nr. 53, con qualifica di dirigente di istituto penitenziario, avverso il d.P.R. del 1 febbraio 2008, di nomina del dottor S. A. a dirigente generale, livello di funzione C.

Nel proprio appello, il dottor M. reitera tutte le doglianze già articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, criticando le argomentazioni spese dal giudice di primo grado per disattenderle.

2. L’appello è però infondato e meritevole di reiezione.

3. Principiando dal primo motivo, con esso è censurata la reiezione della doglianza con la quale era stata lamentata la violazione del d.P.R. del 16 maggio 2005, di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a suo tempo proposto dallo stesso istante avverso la nomina di altro funzionario (dottor Alessandro Giuliani) all’incarico di dirigente generale.

Al riguardo, i rilievi del primo giudice meritano conferma.

Ed invero, va innanzi tutto ribadito come dal precitato decreto presidenziale di accoglimento non è dato trarre statuizioni idonee a vincolare l’Amministrazione quanto alla pretesa dell’odierno appellante a essere scrutinato quale dirigente generale, oltre a quelle rivenienti dal puro e semplice annullamento della nomina del dottor Giuliani; ciò si ricava dalla lettura ex extenso del parere di questo Consiglio di Stato nr. 4761 del 2002, reso all’interno della procedura in questione, e non può essere contestato – come vorrebbe parte appellante – sulla base del solo dispositivo di esso, laddove ci si limita semplicemente a sancire l’accoglimento del ricorso.

Inoltre, come pure rilevato dal primo giudice, l’Amministrazione ha dato esecuzione al ricorso straordinario – per la parte in cui effettivamente la vincolava – riesaminando la posizione del dottor Giuliani e nominandolo nuovamente all’incarico de quo, con atti a loro volta impugnati dall’odierno ricorrente e la cui legittimità è stata definitivamente acclarata con la sentenza di questa Sezione nr. 4108 del 3 settembre 2008.

A fronte di ciò, inconferenti sono i rilievi dell’appellante in ordine a un preteso suo "diritto" a essere scrutinato, che discenderebbe dall’accoglimento del ridetto gravame straordinario.

4. Va respinto anche il secondo mezzo, col quale si ripropone la censura intesa a contestare il merito delle valutazioni dell’Amministrazione, assumendo che la stessa sarebbe stata tenuta a motivare analiticamente la propria scelta, con riferimento al pregresso servizio prestato dal funzionario da nominare quale ricavabile dal relativo curriculum (ciò che, nella prospettiva di parte istante, avrebbe fatto emergere l’inidoneità all’incarico del controinteressato).

In contrario, va qui richiamato il principio per cui, riguardo ai soggetti da nominare dirigenti generali, l’amministrazione fruisce di poteri ampiamente discrezionali – in ragione del ruolo di "cerniera" fra indirizzo politico ed azione amministrativa ad essi demandata – senza vincoli derivanti da aspettative di carriera dei funzionari che prestano servizio all’interno dell’amministrazione stessa ed in ossequio al principio legislativo (che costituisce criterio cardine della scelta) secondo cui, nell’attribuzione di tali qualifiche di vertice, deve privilegiarsi l’obiettivo della piena efficienza della p.a. attraverso la più ampia possibilità di reperimento dei soggetti più capaci e meritevoli; la scelta dei soggetti da nominare prescinde, quindi, da ogni forma di valutazione comparativa – il che esime, anche, da adempimenti di partecipazione procedimentale – e deve avvenire sulla base di valutazioni di carattere eminentemente fiduciario, con riferimento alla probabilità di svolgimento ottimale di mansioni pubbliche, secondo i normali criteri della fedeltà del pubblico impiegato rispetto agli organi di vertice e della neutralità rispetto alle persone titolari di tali organi, nonché all’avvicendarsi al governo delle varie correnti politiche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2005, nr. 1391; Id., 5 febbraio 1999, nr. 120).

In via di principio, poi, può convenirsi con la parte appellante nell’affermazione che la predetta fiduciarietà vada apprezzata a livello tecnicoprofessionale più che a quello della fedeltà politica: ma ciò non fa venir meno l’altissimo grado di discrezionalità che, allo stato, conseguentemente connota le valutazioni afferenti alla scelta e alla nomina dei dirigenti di vertice dell’amministrazione.

Né tale conclusione appare smentita o ridimensionata dalla normativa afferente allo specifico settore che qui interessa, atteso che l’art. 8 del già citato d.lgs. nr. 63 del 2006, oltre a rinviare alla disciplina generale sulla dirigenza statale ex artt. 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, nr. 300, e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, si limita a precisare che la nomina a dirigenti generali dell’Amministrazione Penitenziaria "può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all’articolo 7" (in tal modo mostrando di non aver ancorato la possibilità di nomina al possesso di requisiti rigorosi in relazione alla carriera pregressa).

5. Privo di pregio è anche il terzo motivo, col quale parte appellante torna a lamentare l’illegittimità della nomina per cui è causa, essendo stata questa decisa in un momento in cui il Governo era stato già sfiduciato, e restava in carica solo per gli affari correnti.

Ed invero, l’istante non spiega in alcun modo il perché la nomina de qua dovesse considerarsi atto precluso al Governo in quel particolare momento, mentre appare alquanto contraddittoria, rispetto ai precedenti rilievi dello stesso appellante sul carattere tecnico e non politico della fiduciarietà che connota il conferimento degli incarichi dirigenziali, la successiva affermazione secondo cui il Governo avrebbe dovuto porsi il problema del rapporto del neodesignato dirigente superiore col nuovo Governo destinato a subentrare.

6. Miglior sorte non merita l’ultimo mezzo, col quale l’appellante lamenta il fatto di essere l’unico dirigente dell’Amministrazione che, avendo svolto le funzioni di Provveditore titolare, non è stato nominato dirigente generale.

Al di là del fatto che l’Amministrazione appellata contesta il rilievo in punto di fatto, evidenziando che esisterebbero almeno altri tre funzionari in analoga posizione, non si comprende il perché tale circostanza, se anche provata, dovrebbe inficiare la nomina del controinteressato dottor A. (nomina che si è visto essere comunque basata su un apprezzamento, altamente discrezionale e non illogico, del pregresso cursus professionale del designato).

7. Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese di giudizio, che vengono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante, dottor M.M., al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5000,00 oltre accessori di legge, somma da destinarsi per il 50 % in favore del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il restante 50 % in favore dell’appellato, dottor S. A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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