Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 13988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 12 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 15 aprile 2010, la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 4 dicembre 2008 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esclusa l’aggravante della premeditazione, rideterminava la pena inflitta a B.I.O., imputato del reato di omicidio ed altro, alla pena di anni diciassette di reclusione.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata il B., a ciò istigato dalla cognata C.E. D., colpiva con un coltello alla gola il proprio connazionale G.C. per aver trattenuto quest’ultimo presso di sè il passaporto della C. affinchè la stessa corrispondesse le spese pagate dal G. per il viaggio della ragazza in Italia.

1.2. – Il giudice di secondo grado escludeva l’aggravante della premeditazione ritenendo non solo che la medesima fosse stata genericamente contestata, ma anche che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado, la cognata del prevenuto non si era trovata affatto in una condizione di vessazione da parte del G., che altro non aveva fatto se non pretendere di rientrare nelle spese sostenute mentre, secondo le dichiarazioni dei fratelli Ba., Co. e G., presso cui in un primo tempo l’imputato si era recato provenendo dalla Romania, il B. era venuto in Italia solo per lavorare come bracciante agricolo e non per altre motivazioni illecite.

Inoltre, così si articolava ancora il pensiero del giudice di merito, non era da escludere che, anche a voler considerare che l’interesse del B. fosse stato effettivamente quello di rientrare in possesso del passaporto della sorella, il gesto omicidiario potesse essere stato posto in essere di impulso, per un rifiuto opposto all’ultimo momento dalla medesima vittima di consegnare il passaporto ovvero di riferire dove lo stesso si trovasse se è vero che, dopo l’omicidio, il documento fu cercato dal B. senza essere rinvenuto.

2. – Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Non ha tenuto per vero conto il giudice territoriale del fatto che i fratelli Ba., cui fa riferimento lo stesso giudice, hanno dichiarato di aver appreso dall’imputato che non solo era giunto in Italia per lavorare come bracciante agricolo, ma anche che l’omicidio era stato determinato dal fatto che la vittima estorceva del danaro alla cognata trattenendo il passaporto;

il movente era dunque sorto quando il B. ancora si trovava in Romania. Inoltre è inverosimile che il B. avesse detto ai due fratelli quale potesse essere il vero scopo della sua venuta in Italia.

2.1. – Con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., l’avv. Antonio Buttazzo per il B., ha confutato il ricorso della parte pubblica chiedendone il non accoglimento. Veniva altresì eccepita l’intervenuta prescrizione del reato sub c) trattandosi di contravvenzione ( L. n. 110 del 1975, art. 4) per cui veniva chiesto l’annullamento con rinvio per la determinazione della pena.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 – Come è giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini della configurabilità dell’aggravante della premeditazione, sono necessari due elementi: uno, psicologico, consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile;

l’altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito di un intervallo di tempo apprezzabile, in concreto sufficiente a far riflettere il soggetto agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, 18 dicembre 2008, Antonucci, rv. 241575; Cass., Sez. 1, 13 giugno 1997, Ogliari, rv. 208471). Entrambi gli elementi sono stati correttamente individuati dal giudice del merito nella vicenda per cui è giudizio.

3.2 – Ciò posto si deve per vero rilevare che le sollecitazioni difensive espresse in gravame tendono a proporre una rivalutazione del dato probatorio quale già approfonditamente analizzato dal giudice di merito che ha motivatamente espunto l’aggravante in parola. In particolare la Corte territoriale (che ha confermato sul punto la decisione del primo giudice) ha chiarito le ragioni della mancanza della prova della sussistenza dell’intervallo di tempo tra l’insorgere del proposito criminoso e la sua attuazione, tale da consentire all’omicida un recesso efficace.

La circostanza che il B. avesse poi riferito ai fratelli Ba. che l’omicidio era stato causato dalla ritenzione da parte della vittima del passaporto, nulla informa ancora sulla sussistenza della premeditazione posto che è pacifico che l’uccisione del G. sia avvenuto proprio per tale motivo. Permane per contro al rango di illazione il fatto che l’imputato fosse compulsato dalla questione della patita ingiustizia da parte della sorella sin dalla sua partenza dalla Romania avendo colà maturato l’intenzione di uccidere il connazionale per l’affronto subito; è comunque carente l’assunto del ricorrente in termini di comprovazione delle supposte affermazioni del prefato ai fratelli Ba., palesandosi il ricorso, sotto questo specifico profilo, oltretutto inottemperante all’obbligo di autosufficienza.

3.3. – In relazione alla doglianza contenuta nella memoria difensiva e concernente la intervenuta maturazione della prescrizione del reato sub capo e) (porto e detenzione di coltello) deve osservarsi che la responsabilità del B., su questo specifico punto, in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Pubblico Ministero o del ricorrente (che ha sollevato la questione solo in questa sede e per giunta unicamente con memoria difensiva) non è entrata a far parte dell’oggetto devoluto in grado di appello (che infatti ha riguardato la sola aggravante della premeditazione) sicchè la relativa decisione deve ritenersi coperta dal giudicato sottraendosi così a qualsivoglia pronuncia ex art. 129 c.p.p..

3.4. – Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di gravame proposto da parte pubblica.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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