Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-07-2010, n. 16036 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2004 C. C. esponeva che nell’aprile 2000 gli erano state erogate le competenze dovute per i periodi di sospensione dal lavoro disposti dal Comune di Afragola il (OMISSIS), mentre nel febbraio 2001 gli erano stati pagati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle predette competenze; che, tuttavia, le somme pagate per interessi e rivalutazione erano inferiori al dovuto, per cui chiedeva la condanna del Comune alla erogazione della differenza per Euro 8.354,40; nel contraddittorio con il Comune, che aveva eccepito la nullità del ricorso, il difetto di giurisdizione dell’AGO riguardando la controversia fatti antecedenti al 30 giugno 1998 e, nel merito, la prescrizione dei crediti, il Tribunale adito rigettava la domanda.

Su appello del lavoratore soccombente e nel contraddittorio con il Comune, che reiterava le eccezioni di prescrizione, infondatezza della domanda, nullità del ricorso e difetto di giurisdizione, la locale Corte d’appello, all’esito di consulenza contabile, con sentenza del 14 luglio 2009, accoglieva l’impugnazione e condannava il Comune al pagamento di Euro 13.063,11 per interessi e rivalutazione maturati fino al 13 gennaio 2000, oltre interessi dall’attualità al saldo effettivo. La Corte affermava che il ricorso introduttivo era esauriente ed indicava le fonti di diritto e di fatto in cui era articolata la domanda; affermava altresì la giurisdizione AGO perchè si trattava di crediti sorti nell’aprile 2000, e che non si era maturata la prescrizione perchè il ricorso introduttivo era del 9 gennaio 2004.

Avverso detta sentenza il Comune di Afragola propone ricorso con due motivi.

Il C. non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, censurando la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 e difetto di motivazione, si lamenta che i Giudici d’appello abbiano ritenuto la giurisdizione AGO, mentre questa competerebbe al giudice amministrativo, trattandosi di questione sorta ante 30 giugno 1998, giacchè il credito fatto valere era conseguente al provvedimento di destituzione dal servizio annullato dal Consiglio di Stato che risaliva al 1991.

Con il secondo motivo, lamentando violazione degli artt. 112, 329, 335 e 414 cod. proc. civ., si assume che la Corte territoriale, all’esito della consulenza contabile, avrebbe erroneamente attribuito, per rivalutazione monetaria ed interessi sul credito di lavoro, la somma di Euro 13.063,10 perchè superiore a quella richiesta che era pari ad Euro 8.354,40.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla giurisdizione, la questione è preclusa dalla formazione del giudicato interno sul punto ad opera della sentenza di primo grado che decise nel merito rigettando la domanda, avverso la quale la Regione – ancorchè vittoriosa in relazione al merito, ma non anche in punto di giurisdizione, dal momento che sua tesi sulla giurisdizione Aga era stata disattesa – non propose appello incidentale, ma si limitò a riproporre la questione ex art. 326 cod. proc. civ..

E’ stato infatti affermato (Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008, seguita da numerose altre conformi) che " La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, stante l’inapplicabilità del principio di rilevabilità d’ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell’art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonomeespressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell’art. 329 cod. proc. civ., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza".

Parimenti è infondato il secondo motivo, posto che, a prescindere dalla quantificazione fatta dal lavoratore, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro ex art. 429 cod. proc. civ., ivi compresi quelli concernenti il lavoro pubblico per i periodi anteriori all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ove riferito ai rapporti di lavoro privati), vanno liquidati dal giudice anche d’ufficio ( tra le tante Cass. n. 275 del 1996), onde non rileva che il lavoratore, che pure ebbe a richiedere la differenza tra quanto spettante a titolo di accessori e quanto già liquidato al medesimo titolo, abbia indicato una somma diversa rivelatasi inferiore all’esito della CTU appositamente disposta.

Il ricorso va quindi rigettato, confermandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva del C..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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