Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al TAR del Lazio il Tenente Colonnello G.R.P. esponeva di essere stato giudicato idoneo all’avanzamento al grado superiore per l’anno 2004, ma di non aver conseguito un punteggio sufficiente a determinare la sua promozione, sicchè impugnava (ritenendolo illegittimo sotto più profili) il mancato di avanzamento al predetto grado superiore.

Il ricorrente lamentava, sostanzialmente, il fatto che i titoli (e, più in generale, i "precedenti" di carriera) connotanti il suo "curriculum" professionale fossero stati – in assoluto e in rapporto a quelli dei controinteressati Bucca, Bultrini, Ninfo e (soprattutto) Letterio -inadeguatamente valutati dalla commissione a ciò preposta.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, disposta l’integrazione del contraddittorio, ha respinto il ricorso.

Il R.P. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione della difesa resistendo al gravame che, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011, è stato trattenuto in decisione.

A sostegno della decisone gravata il TAR ha rilevato in sintesi che:

– l’impugnata valutazione risulta esser stata adottata secondo un metro di giudizio logico ed uguale per tutti i contendenti;

– essa, lungi dall’aver prescisso dalle risultanze documentali (nulla induce a ritenere che, nell’occasione, non si sia tenuto conto di tutto ciò che trovasi nel libretto personale e nello stato di servizio del R.P.), appare coerente coi precedenti di carriera di ciascun scrutinato;

– in particolare, tra i punteggi di merito singolarmente assegnati, le motivazioni di tali punteggi (espresse dai membri della Commissione di Avanzamento) e le cennate risultanze documentali esiste una correlazione logica più che sufficiente.

Così operando, secondo l’appellante il TAR avrebbe però errato:

– perché, dopo aver affermato che l’appellante è quanto meno pari di caratura professionale rispetto ai controinteressati, ha bocciato il ricorso, non riconoscendo in tal modo il vizio di eccesso di potere per deteriore trattamento di fattispecie analoga alle altre;

– nel ritenere che al ricorrente non compete la valutazione dell’importanza degli incarichi ricoperti;

– nel non riconoscere che, in una serie di elementi emersi, il ricorrente era superiore al controinteressato Letterio.

L’appello, che reca una sostanziale riproduzione delle censure svolte in prime cure, è da respingere.

Va premesso che il primo giudice ha esercitato tutto il pur limitato spazio di verifica che la giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. IV, n. 234/2004) riconosce al giudice amministrativo in materia di giudizi di avanzamento, precisando che:

– nei Corsi frequentati il R.P. ha conseguito risultati che non possono davvero definirsi "di spicco" (e che, comunque, non si differenziano di molto rispetto a quelli riportati dai controinteressati, compreso il Letterio);

– rispetto al R.P., i controinteressati (compreso il Letterio) hanno ottenuto un minor numero di qualifiche non apicali;

– il giudice amministrativo non può "quantificare" l’importanza degli incarichi ricoperti dai vari Ufficiali (che, del resto, non è – di per sé – attributiva di speciali capacità);

– le benemerenze (campo dove il R.P., sia pur di poco, primeggia) non assumono, qui, un peso decisivo: non foss’altro perché trovano giustificazione nell’accidentalità del procedimento volto alla loro attribuzione;

– i controinteressati (compreso il Letterio) sono, comunque, Ufficiali di grande caratura professionale, quanto meno pari – soprattutto sotto il fondamentale profilo dell’attitudine ad assolvere alle più elevate funzioni, proprie del grado superiore – a quelle del ricorrente.

Ciò premesso il Collegio osserva che al di fuori delle cennate ed affrontate questioni la controversia non può essere estesa ad una serie di valutazioni assolutamente discrezionali e che costituiscono il compito precipuo e tipico riservato alla Commissione preposta alla compilazione dei giudizi di avanzamento. In particolare non sono quindi accoglibili, perché esulanti dai limiti del sindacato giurisdizionale, le censure che tendenti ad affermare un potere di valutazione sull’importanza degli incarichi ricoperti e quelle che mirano a dimostrare (sostituendosi alla valutazione della Commissione) che, in una serie di elementi emersi, il ricorrente era superiore al controinteressato Letterio.

In contrario a quanto sostenuto, deve infatti ricordarsi che il giudizio di avanzamento deve essere valutato nel complesso degli elementi che lo compongono (cfr. Cons. di Stato, sez IV, n.1827/2004) -, sicchè il fatto che su alcuni punti un ufficiale risulti superiore agli altri non esclude "ex se" che per effetto di altri elementi il primo possa risultare postergato rispetto ai colleghi presi a raffronto.

La stessa ragione impedisce di accedere alla doglianza residua, che segnala una presunta contraddizione ove il TAR ha respinto il ricorso pur dopo aver affermato una parità di caratura dell’appellante rispetto ai controinteressati. Al riguardo anzitutto non può configurarsi il vizio di eccesso di potere per deteriore trattamento di fattispecie analoga alle altre, attesa la natura personale che ciascun giudizio complessivo riveste nei confronti di ciascuno degli scrutinati. Inoltre, il precedente giurisprudenziale sul punto citato dall’appellante (CDS, sez.IV, 1085/1991) per sostenere il cennato vizio, non si attaglia alla valutazione criticata, poiché con questa il TAR non ha affermato (come riporta l’appellante) che il R.P. è quanto meno di pari caratura rispetto ai controinteressati, bensì che quest’ultimi (la cui valutazione era criticata dall’appellante) sono invece quanto meno di pari peso professionale del ricorrente. Le due affermazioni, infatti non sono equivalenti, poiché la prima incorrerebbe nell’eccesso di potere a carico del giudizio sfavorevole riservato al R.P., mentre la seconda non esclude la legittima possibilità di dare rilievo ad altri profili in virtù dei quali i controinteressati ricevono un giudizio più favorevole dell’appellante.

– Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate trattate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *