Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2055 concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Stato Luca Ventrella;
Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 6963 del 2009, la C. s.r.l., già C. s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con la R.C., propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 3323 del 30 marzo 2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro A. s.p.a. per lI’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta a vantaggio della G. s.p.a. all’esito della gara per l’affidamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria alle norme CNR/80, tipo 1/a, tronco 2°, tratto 4°, lotto 1°, dato con nota prot. nN. 70 del giorno 8 aprile 2008.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver preso parte alla procedura di licitazione privata con procedura d’urgenza indetta dall’A., giusta il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, per l’aggiudicazione dei lavori per l’affidamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria alle norme CNR/80, tipo 1/a, tronco 2°, tratto 4°, lotto 1°.

La detta procedura si è svolta mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari in ribasso rispetto alIa base d’asta di Euro 23.364.089,52 comprensiva dell’importo non ribassabile di Euro 1.105.440,00 per gli oneri relativi ai piano di sicurezza.

Nel termine previsto dalla lettera di invito del 3 maggio 2007, pervenivano venti offerte, tutte poi ammesse a seguito della verifica delIa documentazione amministrativa effettuata nella pnrima seduta del 20 giugno 2007. Tra di esse anche quella del RTI appellante (che ha indicato un ribasso del 14.17783%, corrispondente a Euro 19.102.856,30) e quella dell’aggiudicataria odierna controinteressa (indicante un ribasso del 20.16290%. corrispondente ad Euro 17.770.660,79).

Individuata la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 21, co. 1bis della legge 109 del 1994, nel ribasso pari al 15.58352%, veniva stilata la graduatoria che vedeva la appellata al 3° posto (anomala) e il Raggruppamento appellante all’8° posto (primo non anomalo).

La stazione appaltante avviava la procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse e, riscontrata la necessità di conseguire chiarimenti, chiedeva alla controinteressata di primo grado una verifica sulla congruità e regolare composizione dell’offerta stessa.

Dopo la richiesta di precisazioni, inviata il 14 febbraio 2008, la controinteressata dava riscontro con produzione integrativa consegnata il 25 febbraio 2008, per cui, a conclusione del provvedimento di verifica, la commissione riteneva esaustive le spiegazioni ottenute.

Con nota prot. 70 del giorno 8 aprile 2008 veniva quindi disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della G. s.p.a..

La detta aggiudicazione veniva impugnata dall’attuale appellante con ricorso straordinario al Capo dello Stato e, a seguito di richiesta di trasposizione da parte della controparte costituita, veniva riassunto dinanzi al T.A.R. del Lazio.

Costituitesi davanti a quel giudice sia l’A. s.p.a. che la G. s.p.a., il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando la correttezza del comportamento della stazione appaltante.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’erroneità della sentenza, riproponendo le doglianze di primo grado e ricostruendo in maniera diversa in fatto ed in diritto la fattispecie.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’A. s.p.a., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 bis della legge n. 109 del 1994; violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, inderogabilità della lex specialis e trasparenza delle procedure di evidenza pubblica; eccesso di potere per contraddittorietà; carenza di motivazione ed illogicità dell’istruttoria; error in iudicando.

In dettaglio, l’appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto corretta la decisione della pubblica amministrazione evidenziando come, trattandosi di valutazione di anomalia favorevole all’impresa esaminata, non fosse necessaria una specifica motivazione.

Per altro verso, viene lamentato il mancato accoglimento della censura sull’avvenuta illegittima integrazione della documentazione di gara, ritenendo invece che la produzione operata dalla controinteressata concretizzasse unicamente una mera esplicazione di quanto già prodotto.

2.1. – Entrambi i profili di doglianza non hanno pregio.

In relazione al primo dei citati profili, occorre evidenziare che il giudice di prime cure si sia rifatto ad un orientamento consolidato della giurisprudenza, in base al quale, nelle gare indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici, il giudizio di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione puntuale ed analitica, poiché le giustificazioni presentate dall’offerente possono legittimamente costituire motivazione per relationem del provvedimento.

Infatti, il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell’Amministrazione, di per sé insindacabile salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto.

Ne discende che la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo, mentre la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente (da ultimo, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 852; Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8148).

Nel caso in specie, peraltro, la valutazione di congruità operata ha dato espressamente atto delle giustificazioni fornite, in rapporto alle informazioni ricevute dalle ditte fornitrici, e quindi ha fornito una giustificazione adeguata alle ragioni ed ai criteri che sorreggono la impugnata fase subprocedimentale.

2.2. – In relazione al secondo profilo, non può che evidenziarsi come la documentazione prodotta, lungi dal costituire un’inammissibile modifica dell’offerta, è perfettamente riconducibile nell’ambito dei chiarimenti dovuti in sede di aggiudicazione.

Come ha, infatti, notato il giudice di prime cure, la ritenuta modificazione dell’offerta attiene ai chiarimenti forniti in merito alla validità delle offerte di alcuni dei fornitori dell’aggiudicataria, in relazione alle quali era sorto il dubbio se fossero vincolanti o meno in relazione all’intera durata dell’appalto.

L’operato della commissione e della stazione appaltante appare quindi del tutto in linea con le previsioni normative e con la disciplina della lex specialis, atteso che l’offerta è rimasta inalterata, venendo invece specificate solo alcune delle modalità delle forniture in favore dell’aggiudicatario e necessarie all’espletamento del lavoro.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 bis della legge n. 109 del 1994; violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, inderogabilità della lex specialis e trasparenza delle procedure di evidenza pubblica; eccesso di potere per contraddittorietà; carenza di motivazione ed illogicità dell’istruttoria; error in iudicando.

Evidenzia l’appellante come, in relazione all’offerta relativa alla macchina battipalo, successivamente integrata con nota della A.M., si sarebbe avuta l’introduzione di una offerta sostanzialmente nuova, mancando ab origine il documento giustificativo.

3.1. – La doglianza non può essere condivisa.

Occorre ricordare che l’istituto della presentazione preventiva di giustificazioni, oramai espunto dall’ordinamento, rispondeva unicamente a finalità di semplificazione ed accelerazione della procedura, costituendo altresì garanzia di serietà delle offerte, scongiurando il pericolo che le giustificazioni vengano ricostruite solo ex post, anziché essere realmente esistenti al momento della formulazione dell’offerta.

Peraltro, anche nella vigenza di tale disciplina, la giurisprudenza aveva affermato che "l’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, costituendo applicazione del principio comunitario del contraddittorio successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine, senza che la stazione appaltante possa dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione rispetto a quella esibita in origine, con il limite, però, del divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni, in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso" (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1072; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554).

Nel caso non può quindi sostenersi che la diversa ed ulteriore allegazione abbia determinato uno stravolgimento dell’offerta, atteso che la stazione appaltante si è limitata a verificare l’esistenza dei presupposti di serietà ed affidabilità dell’offerta, anche tramite la nuova documentazione prodotta.

4. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 6963 del 2009;

2. Condanna C. s.r.l. a rifondere a A. s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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