Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 13831 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rini Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G.S., indagato in ordine al reato di occupazione di suolo pubblico ( art. 633 c.p., comma 1 e art. 639 bis c.p.), ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Trani in data 21 settembre 2010 che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale in data 16 luglio 2010, che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dei mezzi materiali per l’esposizione di merci (frutta e verdura), sequestro disposto con decreto del 26.5.2010.

Il tribunale ha accertato che permangono inalterate le condizioni previste dall’art. 321 c.p.p., in quanto i beni sequestrati sono tuttora suscettibili di confisca, non avendo rilievo che l’Autorità comunale di Molfetta abbia individuato altri siti ove consentire ai vari indagati di svolgere la propria attività di commercio.

Il difensore del ricorrente deduce che l’ordinanza del Gip oggetto di appello è intrinsecamente priva di motivazione, dato non considerato dal tribunale che non poteva integrare quanto non espresso dal Gip, il quale ha richiamato il parere contrario del P.M., parere non conosciuto dalla difesa. Con altro motivo deduce che anche il provvedimento del tribunale è privo di motivazione perchè meramente apparente. Deduce anche violazione di legge non potendo la disponibilità degli oggetti sequestrati aggravare le conseguenze del reato o consentire ulteriori reati in quanto i commercianti sono stati assegnatari di altro posto ove svolgere la loro attività commerciale.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto, conformemente ai principi che regolano il procedimento di appello il giudice del riesame ha correttamente integrato la motivazione del provvedimento impugnato esplicitando le finalità del sequestro di oggetti suscettibili di confisca facoltativa. Ciò conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità che statuisce che il giudice dell’appello cautelare può, nell’ambito del "devolutum", integrare la motivazione del provvedimento impugnato, evitandone l’annullamento (Cass. 1, 10.6.09 n. 27677, depositata 7.7.09, rv. 244718; Cass. 3, 3.8.99 n. 2711, depositata 21.4.2000, rv. 216558). Il giudice non può integrare la motivazione di provvedimento del P.M. perchè non può sostituirsi all’agire del titolare dell’azione penale, ma è tenuto ad integrare i provvedimenti del giudice di cui verifica in sede di gravame la fondatezza.

I restanti motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto il tribunale ha espresso le ragioni imponenti il mantenimento del sequestro finalizzato alla confisca, trattandosi di oggetti utilizzati per commettere il reato, come prevede il disposto di cui all’art. 240 c.p., comma 1, condizione sufficiente per il mantenimento del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2. Si rileva inoltre che, per espresso disposto dell’art. 325 c.p.p. il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e), (Cass. 1, 27.10.10 n. 40827, depositata 18.11.2010, rv.

248468). Le Sezioni Unite della Corte con sentenza 28.1.04 n. 5876 depositata 13.2.04, rv. 226710 hanno chiarito che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e. Il controllo di legittimità per violazione di legge non può essere esteso alla adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione in quanto rimane limitato alla possibilità di censurare solo una motivazione inesistente o meramente apparente. Si può poi parlare di motivazione apparente solo quando essa manchi assolutamente ovvero sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, od anche quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Nel caso in esame il giudice di merito ha fornito una spiegazione razionale alla propria decisione chiaramente indicando il permanere delle finalità del sequestro.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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