Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2046 indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4261 del 2008, il Ministero della difesa propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 750 del 22 novembre 2007 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da T.A., C.U., C.R., D.F., J.V., M.R., M.R., N.V., P.C., P.R., P.F. e S.C. per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di impiego operativo di supercampagna con interessi e rivalutazione monetaria, e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa a corrispondere ai ricorrenti le relative somme e gli arretrati, a tale titolo agli stessi dovuti, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli importi mensili.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano premesso di essere ufficiali e sottufficiali dell’esercito in servizio presso il distretto militare di Udine, alle dipendenze del Comando reclutamento forze di completamento (RFC) del Friuli Venezia Giulia, e chiedevano che fosse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire l’indennità di impiego operativo di "supercampagna", con decorrenza economica 1 gennaio 2002 e con interessi e rivalutazione.

L’amministrazione, costituita in giudizio, controdeduceva contestando la spettanza dell’indennità, nel rilievo che i ricorrenti non apparterrebbero ad unità operative specificamente individuate dal Ministero, ai fini dell’assegnazione dell’indennità stessa.

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, operando una ricostruzione in fatto ed in diritto che portava a ritenere estesa anche ai ricorrenti l’indennità in questione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia l’erroneità di tale ricostruzione, evidenziando come l’indennità cd. di supercampagna non potesse essere applicata alla fattispecie in esame.

All’udienza del 10 giugno 2008, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n.3128/2008.

Alla pubblica udienza del giorno 1 febbraio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. – Dalla disamina del quadro normativo vigente, occorre evidenziare come esista una concreta diversità tra le due distinte indennità sulle quali si è concentrata l’attenzione dei ricorrenti e del giudice di prime cure, ossia le cd. indennità di campagna e di supercampagna.

La prima è regolata dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, che all’art. 3 prevede l’incremento degli importi relativi all’indennità operativa di base a favore dei militari delle Forze Armate in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna indicati con specifico provvedimento. In attuazione di tale disposto, il d.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 (al cui interno si rinviene l’art. 5 che prevede che "al personale che nella posizione di forza amministrata e impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli enti ed i reparti elencati all’art. 3") ha esteso il beneficio anche al personale in servizio presso le strutture di supporto necessarie al funzionamento di quelle menzionate dalla precedente norma. Il d.P.R. 163 del 2002, all’art. 5 comma 7, ha poi esteso tale indennità a tutto il personale in servizio presso gli enti centrali, territoriali e periferici.

La seconda indennità, cd. di supercampagna, è regolata dall’art. 4 del d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 ed attribuisce un aumento percentuale dell’indennità operativa di base al personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento. Tuttavia, dette strutture devono essere limitate ad un contingente massimo di unità, individuate con un decreto del Ministero della difesa su proposta del capo di stato maggiore della difesa di concerto con il Ministro delle finanze. Si tratta di un provvedimento di carattere discrezionale, emesso previo istruttoria, e si fonda sulla valutazione delle caratteristiche e delle priorità tra le varie strutture dell’organizzazione militare.

Non vi è quindi alcun automatismo che permette di collegare la spettanza del diritto alla maggiorazione prevista quale supercampagna allo svolgimento di un servizio presso le strutture attributive dell’indennità di campagna, essendo ben possibile che, presso una medesima struttura, operino unità titolari di entrambe le indennità ed altre attributarie della sola minore indennità di campagna.

Si tratta quindi di benefici di carattere economico del tutto diversi, diversi in quanto l’indennità di campagna è collegata alla tipologia dell’ente, mentre quella di supercampagna fa riferimento ad una valutazione funzionale, dovendo essere il personale impiegato nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionale ed internazionale, individuate dallo stato maggiore della difesa nell’ambito dei contingenti previsti da apposito decreto ministeriale.

3. – Così ricostruita la vicenda normativa, non è dato cogliere quali elementi possano portare ad attribuire al personale ricorrente in primo grado le caratteristiche previste dalla norma in discussione.

In particolare, non emerge alcun supporto normativo per consentire l’estensione dell’indennità di supercampagna a personale in servizio in unità di supporto o in forza amministrata, atteso che tale evenienza viene a porsi in contrasto con la specifica norma di riferimento, che opera una netta selezione dei soggetti beneficiari.

Infatti, i percettori della citata indennità di supercampagna sono contrassegnati da particolari connotati operativi ed individuati in base alla propria attività istituzionale in relazione ai fini assegnati e da perseguire. Al contrario, gli appellati appartengono ad enti che, pur facendo parte della stessa struttura del comando reclutamento forze di complemento non operano secondo i criteri selettivi della norma.

L’estensione a questi del citato beneficio non appare quindi legittima, sia in relazione alla permanenza di una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, sia perché, in fatto, i singoli ricorrenti in primo grado non svolgono la tipologia di servizio in relazione al quale è prevista l’erogazione del detto beneficio.

4. – L’appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 4261 del 2008 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 750 del 22 novembre 2007, respinge il ricorso di primo grado;

2. Condanna T.A., C.U., C.R., D.F., J.V., M.R., M.R., N.V., P.C., P.R., P.F. e S.C., in solido tra loro, a rifondere al Ministero della difesa le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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