Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 08-04-2011, n. 14089 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza 08/10/2010 della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso G.F. a mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale avv. Antonio Veropalumbo, il quale ha fatto pervenire successivamente in data 01/04/2011 una dichiarazione da lui sottoscritta di rinuncia alla impugnazione con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza, rinunciando altresì espressamente agli avvisi e ai termini.

Pertanto, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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