Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2045 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società I.- S. otteneva dal Comune di Ischia la concessione edilizia n.152 del 29/8/1968 per la realizzazione di una villetta monofamiliare in località S.Alessandro, ma tale titolo ad aedificandum veniva in seguito dichiarato decaduto per mancato rispetto dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

La Società interessata impugnava innanzi al Tar per la Campania la determinazione comunale di ritiro dell’autorizzazione de qua e l’adito giudice con sentenza n.201 del 12/10/1992 accoglieva il relativo ricorso.

La I.- S. si rivolgeva nuovamente al Tar campano per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla suddetta sentenza e con delibera del Presidente della Giunta Regionale n.387 del 20/5/2002 veniva nominato il Commissario ad acta che con provvedimento datato 4 febbraio 2004 rilasciava alla Società interessata il permesso di eseguire i lavori in origine autorizzati, atto che veniva però successivamente annullato, in sede di autotutela, dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Ischia con determina n.21427 dell’1/9/2005.

Insorgeva avverso tale ultimo provvedimento la I.- S. e il Tar Campania con sentenza n.8072/06 del 13 settembre 2006 accoglieva il ricorso relativamente all’impugnativa del provvedimento dirigenziale di annullamento sopra indicato, mentre, rigettava, ritenendola infondata, la contestuale domanda di risarcimento danni pure avanzata dalla ricorrente.

Il Comune di Ischia ha proposto appello avverso detta sentenza deducendo,.a sostegno della denunciata erroneità della sentenza del primo giudice, vari profili di doglianza.

La società Ice- Snei dal canto suo ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n.8072/2006 nella sola parte in cui rigetta la suindicata richiesta risarcitoria.

Tanto premesso, il Collegio alla luce delle evenienze sopravvenute nelle more del giudizio in ordine alla controversia all’esame, come rappresentate da entrambe le parti, deve dare atto della improcedibilità del proposti gravami per sopravvenuto difetto di interesse.

Invero, con atto depositato in data 17/2/2011, sottoscritto da entrambi i difensori, le parti hanno fatto presente che è cessata la materia del contendere e che comunque non hanno più interesse alla decisione di merito delle impugnative qui proposte, in ragione di un intervenuto accordo transattivo di definizione della controversia, del quale dà riscontro la delibera del Consiglio Comunale di Ischia n.3 del 25/2/2010 (atto, anch’esso, depositato in giudizio).

Non resta, perciò al Collegio che dare atto della improcedibilità sia dell’appello principale sia dell’appello incidentali, entrambi qui trattenuti in decisione, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’avvenuta composizione della vertenza nel suo complesso, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse l’appello principale proposto dal Comune di Ischia e l’appello incidentale proposto da I.- S. S.p.A.

Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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