Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La B.V. Servizi S.a.s. di V.M. & C. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. della Calabria ha respinto il ricorso proposto dalla medesima società, e integrato da successivi motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria dei progetti integrati di qualificazione della ricettività turistica esistente nell’ambito del P.O.R. 20002006, Azione 4.4.b.1.

A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto rientrare nella discrezionalità dell’Amministrazione l’assegnazione dei punteggi ai progetti presentati, senza prendere in considerazione gli elementi addotti in ricorso in ordine alla palese irragionevolezza dell’operato della Regione, all’insufficienza e irrazionalità dei criteri di valutazione, al conseguente difetto di motivazione nonché – come evidenziato nei motivi aggiunti – l’operato successivo della medesima Amministrazione, la quale ha attribuito alla proposta dell’istante un maggior punteggio in sede di riesame conseguente alle osservazioni formulate prima dell’approvazione della graduatoria definitiva; inoltre, è stata reiterata la censura relativa alla intervenuta decadenza della Commissione di valutazione, ai sensi della delibera di Giunta Regionale nr. 829 del 2002.

Resiste la Regione Calabria, la quale si oppone all’accoglimento del gravame e conclude per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 1 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’odierna appellante, società B.V. Servizi S.a.s. di V.M. & C., ha partecipato alla selezione indetta dalla Regione Calabria per l’attribuzione di contributi a progetti integrati per la qualificazione della ricettività turistica esistente, nell’ambito del P.O.R. 20002006 per l’Azione 4.4.b.1.

Con la sentenza qui impugnata, il T.A.R. della Calabria ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla predetta società avverso gli atti relativi alla graduatoria dei progetti presentati, nella quale la sua proposta ha ottenuto 44 punti classificandosi in posizione non idonea (infatti, attesa la limitatezza del finanziamento globale, l’ultima impresa collocatasi utilmente ha conseguito 61 punti).

L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

Ed invero, la Sezione ritiene che nella fattispecie non possa non essere ribadito il principio secondo cui i provvedimenti con i quali l’Amministrazione valuta le proposte presentate dalle imprese ai fini dell’attribuzione di contributi pubblici, essendo fondati su valutazioni tecnicodiscrezionali compiute dalla stessa p.a., sono insindacabili dal giudice amministrativo, salvo che in presenza di macroscopiche illogicità, contraddittorietà o irragionevolezze (cfr. C.g.a.r.s., 4 novembre 2008, nr. 890).

Tale principio, il quale non può che trovare ancor più pregnante applicazione nei casi – come quello che qui interessa – in cui la p.a. sia chiamata a una valutazione di natura selettiva e comparativa dei progetti presentati, con successiva formazione di una graduatoria per l’accesso ai finanziamenti, non soffre eccezioni per la situazione dell’odierna appellante, la quale non riesce a dimostrare la sussistenza in concreto di quegli eccezionali presupposti di fatto che consentono il sindacato giurisdizionale in subiecta materia.

In primo luogo, i criteri di valutazione delle proposte, come previsti dal bando di gara all’art. 16, sono stati precisati e integrati dalla Commissione di valutazione nella sua prima seduta (cfr. verbale del 12 ottobre 2002, all. nr. 2 all’appello), con determinazioni puntuali e analitiche delle quali solo in modo generico e apodittico, e senza allegare specifici elementi a sostegno di siffatto severo giudizio, parte appellante assume l’inadeguatezza e l’insufficienza.

Ne consegue che, secondo i comuni principi, del tutto idonea e sufficiente deve ritenersi la motivazione dei punteggi assegnati alle proposte, per ciascuna singola voce oggetto di valutazione, in forma numerica e con l’aggiunta di un giudizio sintetico ("ottimo", "mediocre" etc.).

Per quanto concerne poi il merito dei giudizi, non può non convenirsi col primo giudice laddove ha rilevato che il ricorso introduttivo tendeva a sollecitare un non consentito "riesame" del progetto da parte dell’organo giurisdizionale, articolandosi nella analitica contestazione dei singoli punteggi assegnati dalla Commissione alla proposta di parte istante, sulla base di convincimenti forse rispettabili, ma del tutto personali e opinabili.

Né tale giudizio può mutare per il solo fatto – su cui ha insistito l’istante nei motivi aggiunti di primo grado, e torna nell’odierno appello – che in sede di analisi delle osservazioni formulate dagli aspiranti all’esito della graduatoria provvisoria, l’Amministrazione abbia parzialmente rivisto il proprio giudizio, assegnando per un solo profilo ("efficacia dell’intervento in relazione al soddisfacimento della domanda ed alla vocazione turistica dell’area territoriale interessata") il miglior giudizio di "ottimo" in luogo di quello di "buono" originariamente formulato: tale circostanza, lungi dal disvelare profili di macroscopica erroneità e irragionevolezza della valutazione nel suo complesso, dimostra solo che per un singolo specifico profilo le osservazioni della società richiedente sono state ritenute meritevoli di accoglimento.

Infine, quanto alla pretesa intervenuta decadenza della Commissione di valutazione, in base alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 829 del 17 settembre 2002, è a dirsi che parte appellante concentra le proprie critiche sulla parte della sentenza impugnata in cui si sottolinea che la seconda Commissione, successivamente nominata, si era adeguata alle conclusioni della prima, trascurando che il primo giudice ha rilevato, in prima battuta e in modo potenzialmente assorbente, che a stretto rigore la citata deliberazione, riferendosi agli incarichi dirigenziali, non riguardava anche la Commissione de qua, trattandosi di organo esterno all’Amministrazione regionale; su tale punto alcuna osservazione è svolta nell’appello, con la conseguenza che su di esso si è formato il giudicato.

In conclusione, alla luce dei rilievi che precedono si impone una pronuncia di integrale reiezione dell’appello.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la appellante, B.V. Servizi S.a.s. di V.M. & C, al pagamento in favore della Regione Calabria delle spese relative al presente grado del giudizio, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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