Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14079 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14/7/2010 il Tribunale di Savona applicava, ex art. 444 c.p.p., a L.C.T. la pena di anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa e a P.F., a pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di tentata estorsione e danneggiamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. l’imputato personalmente eccependo l’inapplicabilità del patteggiamento essendo contestata agli imputati la recidiva, ex art. 99, comma 4, ed essendo la pena applicata superiore ai due anni.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: "Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purchè non ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1-bis; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità.

(Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto "patteggiamento allargato") V. sez. 2^, 19 gennaio 2004 n. 11342, non massimata.

(Cass. Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) Rv. 247839).

Pertanto è possibile procedere al ed. "patteggiamento allargato" solo nel caso che il giudice abbia escluso la recidiva. Nella fattispecie, invece, sulla base del calcolo della pena proposto dalle parti ed accettato dal giudice, la recidiva non risulta esclusa, ma considerata come una circostanza che entra nel gioco della comparazione con le attenuanti generiche, ritenute prevalenti. La pena così determinata risulta illegale in quanto, in caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, l’art. 69 c.p., comma 4, esclude la possibilità della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, ex art. 99 c.p., comma 4. In ogni caso non è possibile procedere all’applicazione della pena a richiesta ai recidivi, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, quando la pena irrogata superi – come nel caso in esame – il limite dei due anni (anni 444 c.p.p., comma 1 bis).

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l’applicazione della pena a richiesta è avvenuta al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Gli atti trasmessi al Tribunale di Savona per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. C.T. e P.F. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *